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Sentenza

Sentenza n. 1994/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 2851 del 2025.

Giustizia amministrativa202600883

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 2851 del 2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici indicati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 2851 del 2025, passata in giudicato e notificata al Ministero dell'istruzione e del merito in forma esecutiva. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, nonostante la notificazione del titolo giudiziale e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era irrevocabile, ritualmente notificato all'amministrazione debitrice in forma esecutiva e che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, come modificato dalla normativa successiva. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione della presente decisione. Per l'ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva, su richiesta della ricorrente, entro ulteriori sessanta giorni. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., liquidando gli interessi legali sul valore della Carta dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento sino alla scadenza del termine per l'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce la base normativa del diritto alla fruizione della Carta elettronica riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il decorso del termine dilatorio, dopo la notificazione del titolo in forma esecutiva, consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. 388/2000

    La disposizione è richiamata quale modifica dell'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    La disposizione, come modificata in sede di conversione, è richiamata quale ulteriore modifica della disciplina del termine dilatorio per l'esecuzione contro la pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente, in sede di ottemperanza, la fissazione di una penalità di mora; nel caso concreto il giudice ha liquidato interessi legali sul valore della Carta per il periodo indicato in sentenza.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato, notificata all'amministrazione in forma esecutiva, non viene eseguita dopo il decorso del termine dilatorio previsto per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione, è fondato il ricorso per ottemperanza del titolare del diritto riconosciuto dal giudicato.
  • In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione inadempiente di eseguire il titolo entro un termine determinato e, per l'ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi e un termine per l'intervento.
  • La nomina del commissario ad acta può essere subordinata alla richiesta della parte interessata, da presentare dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per l'esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata, in una controversia relativa all'esecuzione di un diritto patrimoniale riconosciuto dal giudicato, mediante liquidazione degli interessi legali sul valore della prestazione dovuta per il periodo di ulteriore inadempimento stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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