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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20259/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La domanda di riparazione dell'errore giudiziario ex art. 643 c.p.p. proposta da La Mattina in relazione all'ingiusta detenzione subita per il delitto di strage e reati satellite, successivamente assolto in sede di revisione. Il ricorrente rilevava che parte della detenzione risultava riconducibile alla condanna per la strage, chiedendo l'indennizzo per i giorni sofferti; contestava inoltre omissioni nella motivazione circa la sottrazione di periodi di liberazione anticipata, il conteggio dell'isolamento diurno (18 mesi) e il maggior danno per aver scontato la pena come ergastolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva escluso il diritto all'indennizzo perché, ai sensi dell'art. 643 comma 3 c.p.p. in relazione all'art. 657 comma 2, va sottratta dalla detenzione richiesta la parte di pena che è stata computata nella determinazione della pena da espiare per un reato diverso. La Corte territoriale aveva ricostruito che La Mattina era stato detenuto tra il 27/04/2002 e il 27/10/2011 (complessivi 3.471 giorni) per l'esecuzione della condanna all'ergastolo risultante dal processo sulla strage, ma che la domanda di riparazione era limitata alle sole fattispecie di strage e reati satellite e non alla precedente condanna per associazione mafiosa (pena di 10 anni). Poiché il periodo di detenzione contestato risultava inferiore alla pena scontata per reato diverso, la Corte ha ritenuto escluso il diritto alla riparazione; ha inoltre ritenuto ininfluenti le censure generiche sulla liberazione anticipata, sull'isolamento diurno e sulla consapevolezza di essere sottoposto a ergastolo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 643 cod. proc. pen.

    il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un reato diverso, a norma dell'art. 657 comma 2

    La norma è stata applicata per escludere dal periodo di "ingiusta detenzione" la parte di pena che è stata computata nella determinazione della pena da espiare per un diverso reato; così, se la detenzione è stata valutata come riferibile a una pena relativa ad altro reato, il diritto all'indennizzo non sussiste per quella parte

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte in rapporto all'art. 643: tutela il meccanismo di computo delle pene e l'effetto che periodi di detenzione possono essere computati in relazione a pene per reati diversi, influendo sul diritto alla riparazione

Massime di principio

  • La domanda di riparazione ex art. 643 c.p.p. va formulata specificando esattamente per quali reati si chiede l'indennizzo: il giudice esaminerà solo i periodi riferibili a quei reati.
  • Se una parte della detenzione è stata computata nella determinazione della pena per un reato diverso, tale periodo è escluso dal computo dell'ingiusta detenzione ai fini dell'indennizzo (art. 643 comma 3 in relazione ad art. 657 comma 2).
  • È necessario documentare e precisare eventuali periodi di liberazione anticipata o altri eventi che incidono sul calcolo della pena effettivamente espiata; censure generiche senza prove e senza precise indicazioni sui periodi sono inefficaci.
  • La detenzione in isolamento diurno, essendo eseguita in struttura carceraria, è assimilata alla detenzione ordinaria ai fini del computo per la riparazione: non costituisce di per sé elemento che modifichi il diritto all'indennizzo salvo prova di diversa natura giuridica.
  • La percezione soggettiva del detenuto circa la natura della pena (es. credere di scontare ergastolo) non sostituisce elementi oggettivi richiesti per quantificare un maggior danno e non basta a fondare l'indennizzo se manca prova obiettiva.
  • In fase di ricorso in Cassazione è essenziale segnalare errori di fatto con precisione e fornire elementi probatori già acquisiti in primo grado; argomentazioni generiche sulla motivazione sono spesso respinte.

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