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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4819/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge (art. 164, comma 4 e art. 167) e vizio di motivazione: il ricorrente sosteneva che una precedente condanna del 1997, la cui pena era stata dichiarata estinta con provvedimento del Tribunale di Cagliari del 6/9/2019 ai sensi dell'art. 167 c.p.p., non dovesse essere computata ai fini del limite complessivo per la concessione della sospensione condizionale della pena. Citava precedenti di legittimità a sostegno della tesi.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato la Corte d'appello che aveva rifiutato la concessione della sospensione condizionale della pena concordata perché, ai fini del computo del limite previsto dall'art. 163 c.p., la precedente condanna deve comunque essere considerata anche se la pena è stata estinta ai sensi dell'art. 167 c.p.p.; l'estinzione prevista dall'art. 167 c.p.p. non estingue tutti gli effetti penali diversi da quelli espressamente indicati. La Corte ha inoltre rilevato che le parti avevano rimesso alla Corte d'appello la decisione sulla concedibilità del beneficio (non l'avevano condizionata all'accordo), per cui la Corte d'appello ha potuto accogliere parzialmente il concordato riducendo le pene ma negando la sospensione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Disciplina dell'accordo tra le parti (concordato) in sede di giudizio; la Corte può accogliere il concordato anche parzialmente e decidere sulla concedibilità di benefici (es. sospensione) se le parti ne hanno rimesso la valutazione al giudice

  • art. 163 cod. pen.

    Fissa il limite complessivo della pena detentiva entro il quale è possibile concedere la sospensione condizionale; la precedente condanna del ricorrente concorre al computo di tale limite

  • art. 164, comma 4 cod. pen.

    Rilevato nel ricorso quale norma applicabile nella valutazione dei benefici, ma la Corte non ha ritenuto che potesse prevalere sull'interpretazione dell'effetto dell'art. 167 c.p.p.; la censura relativa è stata rigettata

  • art. 167 cod. proc. pen.

    Prevede l'estinzione del reato o della pena e la cessazione di alcuni effetti penali; la Corte ha interpretato che l'estinzione ai sensi dell'art. 167 c.p.p. non comporta automaticamente l'eliminazione di tutti gli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti, per cui la precedente condanna deve essere comunque considerata ai fini della valutazione per la sospensione condizionale

Massime di principio

  • L'estinzione della pena o del reato ai sensi dell'art. 167 c.p.p. non cancella automaticamente tutti gli effetti penali: alcuni effetti (come il computo ai fini del limite per la sospensione condizionale) possono continuare a essere rilevanti.
  • Se una precedente condanna, anche formalmente "estin­ta" con provvedimento ai sensi dell'art. 167 c.p.p., supera insieme alla nuova pena il limite previsto dall'art. 163 c.p. per la sospensione condizionale, il beneficio può essere negato.
  • Quando le parti, in un accordo ex art. 599-bis, rimettano al giudice la valutazione sulla concedibilità di un beneficio (es. sospensione), il giudice può accogliere parzialmente il concordato riducendo le pene ma negando il beneficio, senza dover rigettare l'accordo in toto.
  • Per prospettare con successo l'esclusione di una precedente condanna dal computo ai fini di benefici (sospensione, ecc.) è necessario dimostrare che l'effetto estintivo previsto abbia eliminato anche gli specifici effetti che si vuole non siano computati; non basta richiamare genericamente l'art. 167 c.p.p.
  • In fase di negoziazione di un patteggiamento, se la concessione di un beneficio è essenziale per l'accordo, la parte interessata dovrebbe porre esplicitamente la condizione nel verbale di accordo, anziché rimetterne la valutazione discrezionale al giudice.

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