Cassazione Civile, Ordinanza n. 36280/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento richiesto da due dottori commercialisti per attività di consulenza e assistenza amministrativa e tributaria asseritamente svolte in favore di una società. In appello, la domanda era stata accolta nei confronti della società, che era stata condannata al pagamento di euro 68.638,22. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi connessi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2230 ss. e 2697 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto provato il conferimento dell'incarico professionale, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo e la motivazione insufficiente e contraddittoria, lamentando che il giudice di merito non avesse verificato l'esistenza di un vincolo contrattuale tra le parti. In sostanza, la ricorrente mirava a contestare l'accertamento del fatto costitutivo del credito professionale, cioè l'avvenuto conferimento dell'incarico.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non accoglibili perché, sotto la veste formale di violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, la ricorrente proponeva in realtà una censura di merito sulla valutazione delle prove compiuta dal giudice d'appello (interrogatorio formale e testimonianze). Poiché la motivazione della sentenza impugnata era presente e immune dai vizi denunciabili in sede di legittimità, il giudizio di cassazione non poteva essere trasformato in un nuovo riesame del materiale probatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
artt. 2230 ss. c.c.
Sono evocati come norme che disciplinano il contratto di prestazione d'opera professionale; nel caso concreto la loro violazione è stata esclusa perché la censura mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto sul conferimento dell'incarico.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova del conferimento dell'incarico professionale; la Corte ha ritenuto che la censura investisse non già la regola di giudizio, ma la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Utilizzato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguente al rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente formulata come violazione di legge o omesso esame di un fatto decisivo in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito probatorio.
- La deduzione di violazione degli artt. 2230 ss. c.c. e 2697 c.c. non può essere utilizzata per contestare l'accertamento di fatto del conferimento dell'incarico professionale quando il giudice di merito abbia motivatamente valorizzato le prove raccolte.
- Il vizio di motivazione rilevante in cassazione non coincide con una generica insoddisfazione per la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma richiede la presenza dei presupposti tipici del controllo di legittimità.
- Quando il ricorso è rigettato, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
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