Cassazione Civile, Sentenza n. 5426/2021 del 26/02/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Palermo che, in sede di reclamo contro il decreto della Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina (Co.Re.Di.) per la Sicilia, aveva rigettato il ricorso di Pusateri. Il notaio era stato sospeso per sei mesi per reiterati ritardi/omessi versamenti di imposte e altri inadempimenti connessi alla funzione notarile (versamenti all'Agenzia delle Entrate, contributi previdenziali, mancata consegna di repertori/registri, omissione polizza assicurativa, sentenza della Corte dei Conti per inadempimenti). In Cassazione il ricorrente deduceva cinque motivi: mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (art.144 l. 89/1913), omesso esame di fatto decisivo e vizio di motivazione circa i pagamenti effettuati, violazione dell'art.13 co.1-quater D.P.R. 115/2002 (imposizione del cd. "doppio contributo"), e censura sulla liquidazione delle spese ai sensi dell'art.92 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i primi, secondo, terzo e quinto motivo del ricorso, ritenendo corretta la valutazione discrezionale della Corte territoriale sulla mancata concessione delle attenuanti e infondate le censure sull'esame dei fatti e sulle spese. Ha però accolto il quarto motivo, ritenendo che la Corte d'Appello avesse erroneamente applicato l'art.13 co.1-quater del D.P.R. n.115/2002: il "doppio contributo" è dovuto solo se si tratta di giudizio impugnatorio vero e proprio, mentre il reclamo avverso provvedimenti disciplinari di Co.Re.Di. non ha natura impugnatoria ai sensi di tale norma. Di conseguenza la Cassazione ha cassato l'impugnata pronuncia limitatamente a tale punto e ha dichiarato non dovuto il doppio contributo. Le spese del giudizio di Cassazione sono compensate; restano impregiudicate le spese del merito.
Norme richiamate
Legge notarile n. 89/1913, art.144, comma 1
La norma attiene alle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto che la concessione delle attenuanti sia rimessa al potere discrezionale del giudice del merito e che la reiterazione delle omissioni e la tardiva regolarizzazione possano legittimamente ostare alla loro concessione
Legge notarile n. 89/1913, art.31
Richiamata in dottrina di precedenti Cassazioni: la rinuncia all'esercizio della funzione notarile (dispensa per rinuncia) sopravvenuta non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio disciplinare/di impugnazione, perché la sanzione incide sull'esercizio concreto delle funzioni e non solo sullo status
D.P.R. n.115/2002, art.13, commi 1-bis e 1-quater
La Corte ha interpretato che l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo ("doppio contributo") sussiste solo nei giudizi di natura impugnatoria come disciplinati dalla norma; il reclamo contro decisioni della Co.Re.Di. non rientra in tali giudizi, per cui il contributo non era dovuto
Codice di procedura civile, art.360, nn. 3 e 5
Fondamento delle censure in Cassazione (vizi di diritto e vizio di motivazione/omissione di fatto). La Corte ha valutato e dichiarato infondati i motivi attinenti a violazione di legge e a mancato esame dei fatti, tranne il punto relativo al contributo
Codice di procedura civile, art.384, comma 2
Consentito alla Corte di Cassazione decidere direttamente sulla questione del contributo senza rinvio, provvedendo alla declaratoria di non dovuto
Codice di procedura civile, art.92
Norma sulle spese di lite; la Corte territoriale aveva applicato il principio di soccombenza nella regolazione delle spese del merito e la Cassazione non ha ravvisato errori nella decisione sulla regolazione delle spese di merito; in Cassazione le spese sono state compensate
Giurisprudenza: Cass. S.U., n.1415/2019
Richiamata a supporto del principio secondo cui il giudizio innanzi alla Corte d'Appello in seguito a decisione della Co.Re.Di. non assume la natura di giudizio impugnatorio ai fini dell'applicazione dell'art.13 D.P.R. 115/2002
Massime di principio
- La rinuncia alla funzione notarile intervenuta dopo l'avvio del giudizio disciplinare non annulla l'interesse ad impugnare: il processo disciplinare può proseguire poiché la sanzione incide sull'esercizio delle funzioni e non solo sullo status
- La concessione di circostanze attenuanti in materia disciplinare è rimessa al giudizio discrezionale del giudice del merito; la mera regolarizzazione successiva degli obblighi non elimina necessariamente la responsabilità disciplinare se vi è reiterazione o tardività
- Il pagamento tardivo di somme dovute (anche se intervenuto prima della cassazione) non impedisce l'avvio o il prosieguo dell'azione disciplinare se la condotta è stata reiterata o se i pagamenti sono stati effettuati in ritardo rispetto agli obblighi
- La normativa sul contributo unificato (in particolare l'istituto del "doppio contributo") va interpretata in base alla natura del giudizio: è applicabile solo nei giudizi tipicamente impugnatori previsti dalla norma e non automaticamente a tutte le impugnazioni amministrative/disciplinari
- In tema di spese processuali, il principio di soccombenza rimane criterio normale di riparto; in Cassazione, in presenza di accoglimento parziale limitato a profili procedurali, è comune la compensazione delle spese del gravame
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