Sentenza n. 842/2026 - Lecce, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotte e atti di AGEA ritenuti elusivi o violativi di due giudicati, consistenti in trattenute per compensazione, mancata cancellazione di un debito dal registro SIAN e mancato integrale pagamento delle somme liquidate a titolo di restituzione e spese processuali
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso un nuovo giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza che aveva annullato una cartella di pagamento e una nota di AGEA, condannando l'Agenzia alla restituzione di euro 4.838,26 oltre interessi e al pagamento delle spese processuali, nonché del successivo giudicato di ottemperanza che aveva ordinato il pagamento delle somme dovute, l'astensione da ulteriori trattenute per compensazione e il pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza. Il ricorrente ha dedotto che AGEA, nonostante la notificazione della sentenza, avrebbe continuato a operare trattenute con causale relativa al prelievo latte sulle consegne degli anni 1996 e 1997, per complessivi euro 18.973,81, avrebbe mantenuto nel registro SIAN un debito residuo complessivo di euro 32.928,36, destinato a future compensazioni, e non avrebbe corrisposto integralmente le spese legali liquidate nei giudicati. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha inoltre chiesto il pagamento di euro 1.704,20 a titolo di interessi legali sulle erogazioni maturate per le varie Domande Uniche dal 2016 al 2025. Ha domandato anche la declaratoria di nullità degli atti elusivi, la nomina di un commissario ad acta e la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente ritenuto ammissibile e rituale il ricorso di ottemperanza, rilevando che esso era stato notificato e depositato nel rispetto dei termini applicabili e corredato dall'attestazione del passaggio in giudicato della precedente sentenza di ottemperanza. Nel merito, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse relativamente alle richieste già soddisfatte da AGEA, anche nel corso del giudizio: l'Agenzia aveva disposto il pagamento di euro 19.096,45 per la restituzione delle somme precedentemente trattenute o compensate, comprensive di capitale e interessi, e di euro 956,80 per le spese processuali, al netto dell'IVA; il ricorrente aveva inoltre preso atto dell'ottemperanza parziale e rinunciato alla pretesa relativa all'IVA. Ha invece respinto la richiesta di ulteriori euro 1.704,20 per interessi sulle erogazioni derivanti dalle Domande Uniche, ritenendo che le sentenze ottemperande non contenessero alcuna condanna alla rivalutazione monetaria né agli interessi su tali erogazioni, ma soltanto agli interessi legali sulla somma di euro 4.838,26. Il TAR ha inoltre condiviso la ricostruzione documentale di AGEA, secondo cui l'importo di euro 1.834,63 era stato stornato e annotato a credito del ricorrente nell'ambito della restituzione complessiva di euro 19.096,45, mentre l'importo di euro 6,13 riguardava una scheda di credito FEAGA estranea alle quote latte. Poiché la residua pretesa è stata respinta, sono state respinte anche le domande di nomina del commissario ad acta e di applicazione della penalità di mora. Le spese processuali sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.
il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze del Giudice Amministrativo passate in giudicato
La disposizione individua il giudizio di ottemperanza quale strumento per ottenere l'attuazione delle sentenze amministrative passate in giudicato.
art. 114, comma 2, c.p.a.
il ricorrente ha depositato l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di ottemperanza
Il TAR ha ritenuto rispettati gli adempimenti processuali richiesti per il giudizio di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere richiesta nell'ambito dell'ottemperanza, ma nel caso concreto è stata negata perché la residua pretesa di esecuzione è stata respinta.
art. 87, comma 3, c.p.a.
dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso
Il TAR ha verificato il rispetto del termine dimezzato per il deposito del ricorso nel rito camerale applicabile.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare l'effettiva corrispondenza tra quanto ordinato dal giudicato e gli adempimenti posti in essere dall'amministrazione, sulla base della documentazione disponibile e delle risultanze istruttorie.
- La sopravvenuta esecuzione, anche parziale e intervenuta nel corso del giudizio, determina la sopravvenuta carenza di interesse limitatamente alle pretese già soddisfatte, senza comportare necessariamente l'improcedibilità dell'intero ricorso.
- Il giudizio di ottemperanza non può essere utilizzato per ottenere somme o accessori non riconosciuti dal giudicato: se la sentenza ha liquidato interessi soltanto su una specifica somma capitale, non possono essere pretese in sede esecutiva ulteriori rivalutazioni o interessi riferiti a rapporti diversi.
- La nomina del commissario ad acta e la penalità di mora presuppongono l'accertamento di un persistente inadempimento o di una violazione del giudicato; tali misure devono essere respinte quando la residua pretesa esecutiva risulta infondata.
- La ricostruzione contabile dell'amministrazione può escludere l'inadempimento quando documenti che una somma è stata stornata, annotata a credito e ricompresa in un pagamento complessivo già effettuato, oppure che una diversa posta contabile riguarda un rapporto estraneo al giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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