Cassazione Penale, Sentenza n. 42359/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (nullità per mancata corretta notificazione al difensore) e, per questo vizio processuale assoluto, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio. Le restanti censure (secondo motivo) sono state assorbite.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Sono stati proposti due motivi: 1) nullità processuale per omissione della citazione del difensore dell'imputato (il difensore aveva ricevuto tramite PEC la notifica di un decreto di citazione relativo ad un diverso procedimento, non a quello di Monti, e non risulta abbia partecipato al giudizio di appello); 2) violazione di legge penale e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fallimentare e per la mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen., lett. c)
La Corte ha applicato la disposizione nella parte che individua come cause di nullità assoluta le violazioni comportanti l'omessa citazione del difensore; la mancata notificazione al difensore integra nullità assoluta del giudizio.
art. 179 cod. proc. pen.
Connesso all'art. 178: la violazione relativa alla mancata partecipazione del difensore determina la nullità assoluta e l'esigenza di annullamento della sentenza impugnata.
art. 219, comma 3, legge fallimentare
Richiamata nel secondo motivo: il ricorso lamentava l'errata valutazione della circostanza attenuante fallimentare; la Corte di cassazione non si è pronunciata nel merito perché ha ritenuto risolutivo il vizio processuale.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma richiamata in relazione al termine per la richiesta di trattazione orale dinanzi alla Corte (termine perentorio di 25 giorni): la Corte ha rilevato che la richiesta difensiva era tardiva rispetto al termine previsto.
art. 611 cod. proc. pen. richiamato dall'art. 610, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte ha osservato che la Settima Sezione procede ai sensi dell'art. 611 (procedure semplificate), per cui la trattazione orale non è prevista e la richiesta difensiva di trattazione orale non era consentita nel rito adottato.
Massime di principio
- Se il difensore dell'imputato non viene correttamente notificato della citazione a giudizio in appello, si configura una nullità assoluta che può portare all'annullamento della sentenza per vizio processuale.
- La notificazione ad altro procedimento (anche se via PEC) non sostituisce la corretta notifica al difensore relativo al procedimento in questione: errori di destinazione della PEC possono determinare la nullità della successiva pronuncia.
- Quando sussiste una nullità assoluta per difetto di difesa, la Corte di legittimità può annullare la sentenza senza entrare nel merito delle censure sostanziali sulle circostanze attenuanti.
- In presenza di riti/processi disciplinati dall'art. 611 c.p.p. (procedure semplificate di alcune sezioni), la richiesta di trattazione orale può non essere ammessa; inoltre alcune richieste sono soggette a termini perentori (es. art. 23 comma 8 d.l. 137/2020).
- Per evitare il rischio di nullità, il difensore e l'ufficio giudiziario devono verificare accuratamente le notifiche telematiche (PEC) e l'esatta individuazione del procedimento cui la notificazione si riferisce.
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