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Sentenza

Sentenza n. 6943/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento -della decisione (nota prot. 011673/24 del 24 dicembre 2024) resa nel procedimento n. 173712/24, con cui il Direttore Generale ha respinto il ricorso presentato dalla dott.ssa Gabola avverso il rapporto valutativo per l’anno 2020 compilato dalla Responsabile dell’Ufficio di Segreteria Tecnica dell’Arbitro per le controversie finanziarie, nonché per quanto occorrer possa del rapporto valutativo della dott.ssa Gabola per l’annualità 2020, nei limiti dell’interesse dedotto con il presente atto; nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente, collegato e comunque connesso, anche non cognito alla ricorrente.

Giustizia amministrativa202502757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decisione del Direttore Generale che ha respinto il ricorso gerarchico contro il rapporto valutativo annuale relativo al 2020, nonché il rapporto valutativo stesso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la decisione del Direttore Generale della Consob, resa sul ricorso gerarchico avverso il rapporto valutativo annuale, deducendo due motivi. Con il primo ha denunciato eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, carenza di motivazione, violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, dell'art. 97 Cost., dei principi di imparzialità, buon andamento e parità di trattamento, sviamento, nonché violazione dei criteri contenuti nella nota del 29 luglio 2021 e del regolamento del personale Consob. In particolare, ha contestato l'eliminazione dalla sezione descrittiva del rapporto di alcuni riferimenti alle mansioni svolte: il numero di procedimenti assegnati, l'attività di quantificazione del danno, il supporto fornito alla segreteria nella risposta a quesiti tecnico-giuridici e procedimentali e il possesso di competenze tecnico-specialistiche. Ha inoltre contestato la descrizione delle mansioni come svolte con grado medio di autonomia, sulla base di linee guida predefinite e con uso degli strumenti informatici dell'Istituto, sostenendo invece di avere operato con ampia autonomia e discrezionalità, senza ricorso a livelli gerarchici superiori, e lamentando disparità di trattamento rispetto ai colleghi. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 45, comma 2, del regolamento del personale, del principio di leale collaborazione, dell'art. 97 Cost. e del principio di trasparenza, per il mancato svolgimento di un colloquio in contraddittorio con la responsabile dell'ufficio.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ricostruito la disciplina del rapporto valutativo annuale, rilevando che il responsabile della Divisione o dell'Ufficio è competente a descrivere i compiti svolti, che il dipendente può indicare per iscritto le mansioni ulteriori o diverse non riportate e che il compilatore deve esplicitare le ragioni del mancato inserimento. Ha inoltre valorizzato i criteri della nota del 29 luglio 2021, secondo cui la sezione descrittiva deve illustrare contenuto, tipologia e frequenza delle attività, senza formulare giudizi valutativi, e deve consentire di desumere complessità, autonomia, discrezionalità, competenze specialistiche ed eventuale coordinamento di risorse. L'eliminazione del riferimento a più di cento procedimenti non è stata ritenuta illegittima, perché la ricorrente non ha dimostrato né la particolare rilevanza quantitativa del dato rispetto ai carichi ordinari dell'ufficio né l'esistenza di uno specifico parametro quantitativo rilevante nella futura procedura di avanzamento; la nota richiedeva l'indicazione della frequenza delle mansioni, non del loro mero aspetto quantitativo. Il confronto con il rapporto di una collega non ha provato alcuna disparità di trattamento, riguardando un diverso contesto temporale e il flusso complessivo dei ricorsi dell'ufficio. La cancellazione del riferimento alla quantificazione del danno è stata ritenuta legittima perché tale attività risultava già compresa nelle relazioni istruttorie e la ricorrente non aveva fornito elementi specifici sulla metodologia, sulla particolare complessità o sulla frequenza dell'attività. Anche la rimozione del riferimento al supporto alla segreteria è stata ritenuta non illegittima: la ricorrente non aveva allegato né provato consistenza quantitativa e qualitativa, continuità e specificità di tale attività, né l'identità delle situazioni poste a confronto con i colleghi. La descrizione del grado medio di autonomia non è stata qualificata come giudizio sul modo di svolgimento delle mansioni, ma come valutazione del livello di autonomia secondo i parametri della nota del 2021. La ricorrente non ha superato le risultanze istruttorie secondo cui le relazioni venivano sistematicamente sottoposte al controllo di altra risorsa individuata dal responsabile, prima della sottoscrizione e presentazione al Collegio ACF. Neppure il confronto con la scheda valutativa del 2017 è risultato decisivo, poiché conteneva una descrizione sostanzialmente analoga. Infine, la cancellazione del riferimento alle competenze tecnico-specialistiche concerneva il merito della valutazione del responsabile e non era stata dimostrata come irragionevole, anche in considerazione della serialità degli affari trattati. Il secondo motivo è stato respinto perché l'art. 45 del regolamento non prescrive specifiche modalità per il colloquio e la disponibilità della responsabile a un colloquio telefonico non integra una violazione procedimentale. In ogni caso, anche ipotizzando un vizio per il mancato colloquio in presenza o da remoto, la ricorrente non ha dimostrato che il colloquio avrebbe introdotto elementi idonei a determinare un esito diverso; il contraddittorio si era comunque pienamente svolto in forma scritta, anche prima del ricorso gerarchico. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 45 Regolamento del personale Consob

    Il rapporto valutativo è compilato dal responsabile della Divisione o dell’Ufficio, il quale provvede in via preliminare alla descrizione dei compiti svolti da ciascun dipendente, che viene portata a conoscenza dello stesso e da questi sottoscritta.

    La disposizione attribuisce al responsabile dell'ufficio la competenza istituzionale alla redazione della parte descrittiva del rapporto e consente al dipendente di formulare osservazioni scritte sulle mansioni non inserite; non impone specifiche modalità del colloquio con il dipendente.

  • art. 47 Regolamento del personale Consob

    Il dipendente può proporre ricorso scritto e motivato al Direttore Generale avverso il rapporto valutativo annuale, il quale decide in merito con provvedimento motivato e definitivo.

    La norma disciplina il ricorso gerarchico contro il rapporto valutativo e impone al Direttore Generale una decisione motivata e definitiva, previa acquisizione delle osservazioni del compilatore e degli eventuali motivi aggiunti.

  • nota della Direzione generale Consob del 29 luglio 2021

    La descrizione delle mansioni deve illustrare il contenuto e la tipologia dell’attività svolta e delle istruttorie trattate [...] indicando la frequenza con la quale le mansioni descritte sono state svolte.

    La sezione descrittiva deve fornire informazioni oggettive su contenuto, tipologia, frequenza, complessità, autonomia, discrezionalità, competenze specialistiche e coordinamento, evitando giudizi sul modo di svolgimento e riferimenti a mansioni occasionali o meramente sporadiche.

  • art. 3 l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per carenza di motivazione, ma il giudice non ha ravvisato un vizio motivazionale invalidante.

  • art. 97 Cost.

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento, senza che il giudice ritenesse dimostrata una loro lesione.

  • art. 73 c.p.a.

    Le parti hanno depositato memorie e repliche in vista dell'udienza pubblica; la disposizione non è stata oggetto di specifica interpretazione decisoria.

Massime di principio

  • Quando una disciplina interna attribuisce al responsabile dell'ufficio la redazione del rapporto valutativo annuale, la scelta delle mansioni da inserire nella parte descrittiva costituisce esercizio della relativa competenza valutativa e può essere sindacata dal giudice solo in presenza di elementi concreti di illogicità, irragionevolezza, travisamento o disparità di trattamento.
  • L'indicazione della frequenza delle mansioni richiesta dai criteri redazionali di un rapporto valutativo non implica necessariamente l'obbligo di riportare il numero complessivo dei procedimenti assegnati, soprattutto quando il dipendente non dimostri la particolare rilevanza del dato quantitativo né la sua incidenza su uno specifico parametro di valutazione.
  • La mera allegazione dello svolgimento di attività complesse o specialistiche non è sufficiente a dimostrare l'illogicità dell'omessa menzione nel rapporto valutativo; il dipendente deve fornire elementi specifici sulla natura, sulla metodologia, sulla frequenza e sulla concreta complessità delle attività asseritamente svolte.
  • La disparità di trattamento nella valutazione del personale richiede la prova dell'identità o almeno dell'analogia sostanziale delle situazioni poste a confronto, non essendo sufficiente il richiamo a rapporti valutativi di colleghi privi di dimostrazione della corrispondenza delle mansioni e delle circostanze concretamente valutate.
  • La violazione di una modalità procedimentale non espressamente prescritta dalla disciplina interna, come lo svolgimento di un colloquio in presenza o mediante piattaforma informatica, non determina l'illegittimità del rapporto valutativo quando il contraddittorio scritto sia stato comunque assicurato e il dipendente non dimostri che il colloquio avrebbe potuto condurre a un esito diverso.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

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