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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11849/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente di un ente previdenziale ha agito per ottenere la modifica della graduatoria di una selezione interna per progressione economica orizzontale, con accertamento del diritto a essere inquadrato in una categoria economica superiore con decorrenza anticipata e con condanna al pagamento delle differenze retributive. La contestazione riguardava il punteggio attribuito a una collega che lo aveva preceduto in graduatoria, perché un attestato regionale di qualifica era stato, secondo il lavoratore, erroneamente valutato come diploma di scuola media superiore. Il tribunale ha accolto la domanda ma ha limitato le differenze retributive per prescrizione quinquennale; la corte d'appello ha confermato. L'ente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., degli artt. 1366 e 1375 c.c., di norme del d.lgs. n. 297 del 1994 e della l. n. 845 del 1978, nonché dei principi di cui all'art. 111 Cost. e all'art. 6 CEDU. Sosteneva che il bando della selezione prevedesse l'equiparazione dell'attestato regionale al diploma e che, comunque, il bando come lex specialis imponeva la valutazione dei titoli in conformità alle sue previsioni. La censura mirava, in sostanza, a contestare l'interpretazione della disciplina della selezione e la legittimità della valutazione del titolo della controinteressata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, che la questione dell'interpretazione del bando non era stata proposta come specifico motivo di appello, mentre il gravame di merito riguardava solo il valore legale del titolo posseduto dalla concorrente. La censura introdotta in cassazione era quindi nuova e non scrutinabile. Inoltre, il ricorrente si era limitato a contrapporre una diversa interpretazione del bando senza indicare specificamente quali canoni legali di ermeneutica contrattuale fossero stati violati e in che modo. La Corte ha ribadito che l'interpretazione del bando è questione di fatto riservata al giudice di merito e che in sede di legittimità è censurabile solo la violazione delle regole legali di interpretazione, non il mero risultato interpretativo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente, ed è stato dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    richiamati come norme di ermeneutica contrattuale utilizzabili anche per interpretare bandi e atti unilaterali; in cassazione è censurabile solo la violazione di tali canoni, non la diversa lettura del risultato interpretativo

  • artt. 1366 e 1375 c.c.

    invocati dal ricorrente, ma la Corte rileva che non è stata specificata la concreta violazione dei canoni interpretativi

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento della dedotta violazione di legge nel ricorso

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione ai principi del giusto processo

  • art. 6 CEDU

    richiamato dal ricorrente in relazione ai principi del giusto processo

  • d.lgs. n. 297 del 1994, artt. 191 e 195

    invocato dal ricorrente a sostegno della propria tesi sull'equiparazione dei titoli

  • L. n. 845 del 1978, art. 14

    invocato dal ricorrente a sostegno della propria tesi sull'equiparazione dei titoli

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • L'interpretazione di un bando di selezione è questione mista di fatto e di diritto riservata al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura del bando se non deducendo specificamente la violazione delle regole legali di ermeneutica.
  • La parte che impugna in cassazione l'interpretazione di un bando o di un atto unilaterale deve indicare in modo puntuale quali canoni ermeneutici siano stati violati e per quali ragioni la decisione se ne sia discostata; un generico richiamo agli artt. 1362 e ss. c.c. è insufficiente.
  • È inammissibile in cassazione la censura che introduca una questione nuova non devoluta al giudice di appello, quando il gravame precedente aveva investito un diverso profilo della controversia.
  • Il sindacato di legittimità non può riguardare il mero esito interpretativo raggiunto dal giudice di merito, ma solo il rispetto delle regole legali di interpretazione applicabili all'atto esaminato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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