Cassazione Penale, Ordinanza n. 35816/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 5 marzo 2026 della Corte d’appello di Genova, che aveva confermato la condanna di primo grado per furto di energia elettrica pluriaggravato. Con due motivi ha denunciato, da un lato, violazione della legge penale e, dall’altro, vizio di motivazione, deducendo che l’affermazione di responsabilità fosse priva di motivazione o comunque illogica. Nella successiva memoria ha insistito nelle doglianze. La decisione non indica ulteriori dettagli sui fatti materiali, sulle aggravanti contestate o sulla pena inflitta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano meramente reiterative di quelle già dedotte in appello e disattese con motivazione completa e coerente, con la quale il ricorrente non si era effettivamente confrontato. Le doglianze sollecitavano inoltre una rivalutazione degli elementi probatori e l’adozione di diversi criteri di ricostruzione e valutazione dei fatti, operazioni non consentite in sede di legittimità. La Corte ha precisato che il controllo sulla motivazione è circoscritto alla verifica dell’esistenza di un apparato argomentativo logico, senza possibilità di verificarne la corrispondenza alle acquisizioni processuali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, pur formulate come violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvano in contestazioni di fatto e nella richiesta di rivalutare le prove o di adottare una diversa ricostruzione dei fatti.
- È inammissibile la riproposizione di doglianze già esaminate e disattese in appello quando il ricorso non si confronti realmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione è circoscritto alla verifica dell’esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente e non consente di controllare nuovamente la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Come è indicizzato
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