Cassazione Civile, Ordinanza n. 23422/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento per complessivi euro 44.397,23, deducendo di non averne mai ricevuto valida notifica e di esserne venuta a conoscenza solo tramite estratto di ruolo. In appello la CTR aveva ritenuto regolare la notifica telematica della cartella e, conseguentemente, aveva escluso l’impugnabilità dell’estratto di ruolo per difetto di interesse ad agire. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione ed errata applicazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 3-bis, comma 3, l. n. 53/1994 e dell’art. 19-bis, comma 5, delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014, sostenendo che la notifica via PEC non fosse provata correttamente perché nel fascicolo risultavano solo stampe di consegna PEC prive di asseverazione di conformità e perché l’indirizzo del mittente non sarebbe stato tratto da un pubblico registro abilitato. Con il secondo motivo ha censurato la statuizione sulla preclusione dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, assumendo che, essendo nulla la notifica della cartella, l’azione era ammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d’ufficio la carenza di interesse ad agire della contribuente, richiamando l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 e la giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha limitato l’impugnabilità dell’estratto di ruolo ai soli casi tipizzati dal legislatore. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso della contribuente, compensando integralmente le spese di lite per il sopravvenire della pronuncia delle Sezioni Unite intervenuta nel corso del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
evocato dalla ricorrente come base normativa della notifica della cartella a mezzo PEC; il testo non riporta una specifica interpretazione della Corte su questa norma, poiché la decisione è fondata sulla carenza di interesse ad agire
art. 3-bis, comma 3, l. 21 gennaio 1994, n. 53
richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di deposito telematico dell’atto notificato e delle ricevute PEC ai fini della prova della notificazione
art. 19-bis, comma 5, specifiche tecniche 16 aprile 2014
richiamato dalla ricorrente quale norma tecnica per il deposito telematico della prova della notificazione PEC
art. 9, comma 1-bis, l. n. 53 del 1994
richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione telematica
art. 214 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per il disconoscimento della conformità della copia scannerizzata all’originale
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
"L'estratto di ruolo non è impugnabile."
la norma è applicata come regola sopravvenuta che incide sull’interesse ad agire e limita l’impugnabilità dell’estratto di ruolo ai soli casi espressamente tipizzati dal legislatore
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
richiamato nel testo dell’art. 12, comma 4-bis, come uno dei casi in cui l’iscrizione a ruolo può arrecare pregiudizio rilevante ai fini della diretta impugnazione
art. 58-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato nel testo dell’art. 12, comma 4-bis, quale parametro delle verifiche rilevanti per la diretta impugnazione
art. 1, comma 1, lettera a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
richiamato nel testo dell’art. 12, comma 4-bis, come riferimento per i soggetti pubblici rispetto ai quali la riscossione di somme può fondare la diretta impugnazione
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
utilizzato per cassare senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarare inammissibile l’originario ricorso
art. 372 c.p.c.
richiamato dalle Sezioni Unite citate per il deposito di documentazione in cassazione ai fini della prova dello specifico interesse ad agire
Massime di principio
- L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo i casi eccezionali espressamente previsti dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973; fuori da tali ipotesi manca l’interesse ad agire.
- L’interesse ad agire ha natura dinamica e può essere inciso da una norma sopravvenuta fino alla decisione, con applicazione anche nei giudizi pendenti.
- La carenza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, anche se non sia stata oggetto di specifico contrasto tra le parti.
- Quando il ricorso introduttivo è inammissibile per difetto di interesse ad agire, la cassazione può avvenire senza rinvio, con declaratoria di inammissibilità dell’originaria domanda.
- Nei giudizi in tema di estratto di ruolo, la dedotta invalidità della notifica della cartella non basta, di per sé, a fondare l’azione se non ricorre uno dei pregiudizi tipizzati dalla legge.
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