Cassazione Civile, Ordinanza n. 00899/2024 del 09/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di rimborso di contributi previdenziali che una società aveva versato e che riteneva non dovuti, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 18 d.l. n. 918/1968 nella parte in cui escludeva dagli sgravi le imprese del Mezzogiorno per il personale non assoggettato a contribuzione contro la disoccupazione involontaria. La corte d'appello aveva accolto solo in parte la domanda, escludendo il rimborso per la quota di sgravi riferita all'indennità di trasporto corrisposta ai dipendenti, ritenendo che tale emolumento non fosse assoggettato a contribuzione e che, quindi, non potessero essere richiesti sgravi corrispondenti a contributi non versati. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, da un lato, violazione di norme sostanziali e vizio motivazionale per avere il giudice di merito valorizzato il mancato assoggettamento a contribuzione dell'indennità di trasporto ai fini dell'esclusione del rimborso; dall'altro, violazione dell'art. 441 c.p.c. per avere fissato un termine per le controdeduzioni alla consulenza tecnica di ufficio più ampio di quello previsto dalla disciplina, sostenendo in sostanza una nullità del procedimento consulenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché formulato in modo promiscuo, privo della necessaria trascrizione degli atti rilevanti (consulenza tecnica, domanda di condono, verbale ispettivo) e, soprattutto, perché la questione relativa all'omesso assoggettamento a contribuzione dell'indennità di trasporto era stata già definita in primo grado e non risultava specificamente impugnata in appello, con conseguente passaggio in giudicato interno. Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile: la censura sulla dedotta nullità per la fissazione del termine per le controdeduzioni alla c.t.u. non risultava tempestivamente proposta nei termini di legge, né era stato allegato o dimostrato un concreto pregiudizio derivante dalla scansione temporale adottata dal giudice di merito. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
I motivi che cumulano in modo non chiaro violazioni di legge e vizi motivazionali, senza adeguata specificazione e senza trascrizione degli atti rilevanti, sono inammissibili.
art. 2697 c.c.
La censura richiamava l'onere della prova, ma la Corte non ha ritenuto superato il rilievo del giudicato interno e della carenza di specificità del motivo.
art. 441 c.p.c.
La dedotta nullità relativa alla disciplina della consulenza tecnica è sanata se non viene fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al suo verificarsi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro cui si commisura l'ulteriore importo dovuto in caso di raddoppio del contributo unificato.
art. 18 d.l. n. 918/1968
La declaratoria di illegittimità costituzionale aveva inciso sul regime degli sgravi contributivi per le imprese del Mezzogiorno.
L. n. 236/1993, art. 6, comma 8-ter
Norma invocata dalla ricorrente a sostegno del diritto alla restituzione dei contributi o sgravi.
L. n. 389/1989, art. 1
Norma invocata dalla ricorrente a sostegno della pretesa restitutoria.
L. n. 151/1993, art. 1
Norma invocata dalla ricorrente a sostegno della pretesa restitutoria.
Cass. n. 22708/2010
Richiamata per affermare che la nullità processuale è sanata se non eccepita nella prima difesa successiva al suo verificarsi.
Sez. U, n. 12008/1991
Richiamata per il principio secondo cui la nullità non comporta rilievo automatico se non si dimostra il concreto pregiudizio subito.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, autosufficiente e chiaramente riconducibile al vizio denunciato; censure confuse, cumulative o prive della trascrizione degli atti rilevanti sono inammissibili.
- Quando una questione di merito non è stata devoluta con l'impugnazione della parte soccombente, il relativo capo della decisione di primo grado passa in giudicato interno e non può essere riesaminato in cassazione.
- La nullità processuale derivante dalla disciplina della consulenza tecnica deve essere eccepita nella prima difesa utile dopo il suo verificarsi; in difetto, essa si sana.
- Per ottenere l'annullamento della decisione per una irregolarità della consulenza tecnica non basta denunciare la violazione formale, ma occorre anche allegare e dimostrare il concreto pregiudizio difensivo subito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata alle spese ed è applicabile il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
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