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Ordinanza

Ordinanza n. 479/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di esclusione da una procedura di gara per un appalto specifico relativo alla fornitura di braccialetti identificativi per pazienti, e relativa comunicazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato la determinazione con cui è stata esclusa dalla procedura di gara, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell’ordinanza emerge che la questione cautelare riguardava l’assolvimento dell’onere di presentazione della cauzione richiesta per la partecipazione alla gara. La ricorrente aveva presentato una polizza intestata a un soggetto terzo e sosteneva evidentemente che tale modalità fosse idonea ad adempiere all’obbligo di cauzione; il giudice ha invece ritenuto tale profilo privo di fumus boni iuris.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. In particolare, ha affermato che l’onere di presentazione di una cauzione da parte dell’impresa partecipante a una gara pubblica non può essere assolto mediante una polizza intestata a un soggetto terzo. La misura cautelare è stata quindi negata. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese della fase cautelare in favore dell’amministrazione, liquidate in 1.000 euro oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e respinto la domanda di sospensione.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara, l’obbligo di prestare la cauzione a carico dell’impresa concorrente non è assolto mediante una polizza intestata a un soggetto diverso dall’impresa partecipante.
  • La presentazione di una cauzione riferita a un soggetto terzo è idonea a fondare l’esclusione dalla gara, non sussistendo il fumus boni iuris della pretesa diretta a contestare tale esclusione.
  • In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando il motivo posto a fondamento dell’impugnazione risulta prima facie infondato per carenza di fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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