Sentenza n. 1905/2026 - Roma, Sezione 3
PER OTTENERE - l’accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza presentata da MAAG Lavanda S.r.l. in data 20 dicembre 2024, acquisita al prot. MASE VIAVIAF00000378 in data 23 dicembre 2024, avente per oggetto la richiesta di avvio del procedimento volto al rilascio della Valutazione d’Impatto Ambientale – VIA ex art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo agrivoltaico denominato “Verdi Sinfonie” avente potenza di picco pari a 21,8 MW, da realizzarsi nel Comune di Tuscania (VT), nonché per le relative opere di connessione alla rete di media tensione, anch’esse ricadenti nel territorio del Comune di Tuscania (VT); - l’accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento del silenzio-inadempimento della Commissione PNRR – PNIEC rispetto al suo obbligo di predisporre lo schema di provvedimento VIA, ai sensi dell’art. 25 comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006; - l’accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento del silenzio-inadempimento del Ministero della Cultura rispetto al suo obbligo di esprimere il concerto ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del Codice dell'Ambiente al fine del rilascio del provvedimento di VIA - dell’obbligo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di provvedere con riferimento alla medesima istanza, mediante adozione del provvedimento di VIA di cui all’art. 25, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 152/2006, previa adozione da parte della Commissione Tecnica PNRR - PNIEC dello schema di provvedimento di VIA di cui all’art. 25, comma 2 bis, primo periodo, del D.Lgs. n. 152/ 2006, e previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura ai sensi del medesimo art. 25, comma 2 bis; - dell’obbligo del competente direttore generale del Ministero della Cultura di esprimere il proprio concerto ai sensi dell’art. 25, comma 2 bis, secondo periodo del D.Lgs. n. 152/2006; - del diritto della Società al rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all’articolo 33 del D.Lgs. 152/2006, ai sensi dell’articolo 25, comma 2 ter, del D.Lgs. 152/2006 pari ad Euro 3.578,21 (tremilacinquecentosettantotto/21); con conseguente condanna - del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a rilasciare il provvedimento di VIA ex art. 25 D.Lgs. n. 152/2006, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura ai sensi del medesimo art. 25 e della Commissione Tecnica PNRR -PNIEC ad adottare lo schema di provvedimento di VIA ai sensi dell’articolo 25, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 152/2006, fissando all’uopo un breve termine e nominando sin d’ora un commissario ad acta che, in caso di inosservanza, provveda in via sostitutiva; - del Ministero della Cultura ad esprimere il proprio concerto ai sensi dell’art. 25, comma 2 bis, secondo periodo del D.lgs. n. 152/2006, fissando all’uopo un breve termine e nominando sin d’ora un commissario ad acta che, in caso di inosservanza, provveda in via sostitutiva; - del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a rimborsare alla Società il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all’articolo 33 del D.Lgs. 152/2006, ai sensi dell’articolo 25, comma 2 ter, del D.Lgs. 152/2006, pari ad Euro Euro 3.578,21 (tremilacinquecentosettantotto/21).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di VIA per un impianto agrivoltaico da 21,8 MW e relative opere di connessione
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'inerzia serbata sulla domanda di VIA presentata il 20 dicembre 2024 per un impianto agrivoltaico rientrante tra i progetti soggetti a VIA statale e sottoposti alla disciplina speciale PNRR-PNIEC. Dopo la pubblicazione dell'avviso al pubblico il 21 marzo 2025, il procedimento risultava ancora fermo all'istruttoria tecnica della Commissione PNRR-PNIEC, senza adozione dello schema di provvedimento VIA, acquisizione del concerto del Ministero della Cultura e adozione del provvedimento finale da parte del MASE. È stata dedotta la violazione degli artt. 23, 24 e 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006, per il superamento dei termini perentori previsti per le varie fasi del procedimento. La ricorrente ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, quantificato in euro 3.578,21, ai sensi dell'art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006, nonché l'ordine all'amministrazione di concludere il procedimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione ex artt. 31 e 117 c.p.a., ravvisando l'esistenza di un obbligo giuridico del MASE di concludere con un provvedimento espresso il procedimento di VIA. Ha accertato che il progetto rientra nell'art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006 e che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC deve predisporre lo schema di provvedimento entro i termini dell'art. 25, comma 2-bis, mentre il MASE deve adottare il provvedimento finale previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura. Il superamento dei termini è stato ritenuto illegittimo. Le difficoltà organizzative o operative interne non escludono il silenzio-inadempimento e non consentono di derogare ai termini perentori. Il TAR ha inoltre escluso che i criteri di priorità introdotti dall'art. 8, comma 1-ter, del d.lgs. 152/2006 abbiano degradato tali termini a ordinatori o ne abbiano sospeso la decorrenza: essi costituiscono strumenti organizzativi e non derogano all'obbligo di conclusione tempestiva dei procedimenti. Il MASE è stato individuato quale amministrazione responsabile dell'inerzia, in quanto titolare del potere di adottare il provvedimento finale e responsabile funzionale della Commissione. Il ricorso è stato accolto; il MASE è stato ordinato a concludere il procedimento di VIA entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, proseguendo poi secondo la scansione dell'art. 25, ed è stato condannato a rimborsare euro 3.578,21, pari al 50% dei diritti di istruttoria, oltre alle spese di lite liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono l'azione contro il silenzio quando sussiste un obbligo giuridico dell'amministrazione di adottare un provvedimento espresso; il giudice può accertare l'illegittimità dell'inerzia e ordinare la conclusione del procedimento.
art. 2 l. 241/1990
le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso
Esprime il generale obbligo di provvedere sulle istanze di parte entro un termine certo, salvo la disciplina speciale di settore.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Sottopone i progetti VIA statale PNRR-PNIEC alla competenza istruttoria della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e alla disciplina speciale accelerata.
art. 8, comma 1-ter, d.lgs. 152/2006
La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare
I criteri di priorità nella trattazione delle istanze sono strumenti organizzativi e non legittimano la degradazione, sospensione o elusione dei termini perentori del procedimento VIA.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
La Commissione ... si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione ... e comunque entro il termine di centotrenta giorni ... predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni ... adotta il provvedimento di VIA ... previa acquisizione del concerto ... entro il termine di venti giorni
Stabilisce la scansione temporale della procedura VIA per i progetti PNRR-PNIEC, imponendo alla Commissione la predisposizione dello schema, al Ministero della Cultura l'espressione del concerto e al MASE l'adozione del provvedimento finale.
art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006
Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori
Qualifica come perentori tutti i termini della procedura VIA; il loro superamento determina l'illegittimità dell'inerzia.
art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006
Prevede il diritto dell'operatore al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria quale conseguenza automatica del superamento dei termini di conclusione del procedimento VIA.
art. 7-bis, comma 4, d.lgs. 152/2006
Individua nel MASE l'autorità competente alla conclusione del procedimento VIA statale, con la partecipazione del Ministero della Cultura mediante concerto.
art. 33 d.lgs. 152/2006
Riguarda i diritti di istruttoria versati per il procedimento VIA, dei quali è stato riconosciuto il rimborso del 50%.
Massime di principio
- Nei procedimenti VIA statali relativi a progetti PNRR-PNIEC, il superamento dei termini stabiliti dall'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006 integra silenzio-inadempimento, poiché tali termini sono espressamente qualificati come perentori dall'art. 25, comma 7.
- I criteri di priorità nella trattazione dei progetti ambientali previsti dall'art. 8, comma 1-ter, del d.lgs. 152/2006 hanno natura organizzativa e non consentono all'amministrazione di sospendere, degradare o eludere i termini perentori di conclusione del procedimento VIA.
- Le difficoltà operative o organizzative interne dell'amministrazione non giustificano il mancato rispetto dei termini perentori del procedimento VIA e non escludono l'illegittimità del silenzio-inadempimento.
- Per i progetti sottoposti a VIA statale, il MASE è l'amministrazione responsabile della conclusione del procedimento e può essere destinatario dell'ordine giudiziale di provvedere, anche quando l'istruttoria e la predisposizione dello schema spettino alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e il concerto debba essere espresso dal Ministero della Cultura.
- Il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria previsto dall'art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006 sorge automaticamente, in favore dell'operatore economico, per effetto del superamento dei termini di conclusione del procedimento VIA.
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