Ordinanza n. 448/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento - dell'ordinanza dirigenziale del Comune di Afragola n. 200 del 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale del Comune di Afragola n. 200 del 2024, recante sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 per mancata ottemperanza a un ordine di demolizione precedentemente annullato
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatari della sanzione)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza sanzionatoria con la quale il Comune aveva irrogato la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, contestando la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione n. 38/2020. Dal testo emerge che tale ordine di demolizione era stato annullato dal TAR con sentenza n. 6141/2022. Il Comune ha dedotto di avere successivamente adottato una nuova ordinanza di demolizione, emendata dai vizi rilevati dal giudice. Il TAR ha tuttavia rilevato che la sanzione impugnata si riferiva specificamente all'ordine di demolizione n. 38/2020, già annullato, e non ai successivi provvedimenti di ripristino.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Il fumus è stato ravvisato nel fatto che la sanzione pecuniaria era fondata sulla mancata ottemperanza a un ordine di demolizione già annullato con sentenza, mentre la successiva adozione di un nuovo ordine di demolizione non rendeva legittima la sanzione riferita al precedente provvedimento annullato. Il periculum in mora è stato ritenuto sussistente, senza ulteriore specificazione nel testo. Per l'effetto, è stata sospesa l'efficacia dell'ordinanza impugnata fino alla trattazione di merito, fissata per il 18 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria per la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione può essere riferita soltanto a un ordine di demolizione efficace e non può fondarsi su un ordine già annullato.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata concessa in presenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 per la mancata ottemperanza a un ordine di demolizione non può essere legittimamente irrogata quando l'ordine cui si riferisce sia stato previamente annullato in sede giurisdizionale.
- L'adozione successiva di un nuovo ordine di demolizione, eventualmente emendato dai vizi rilevati dal giudice, non sana una sanzione pecuniaria che sia stata espressamente riferita al precedente ordine di demolizione annullato.
- Ai fini della tutela cautelare, il fumus boni iuris sussiste quando l'atto sanzionatorio risulta fondato sulla violazione di un precedente provvedimento amministrativo ormai annullato; in presenza anche del periculum in mora, deve essere sospesa l'efficacia dell'atto.
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