Cassazione Penale, Ordinanza n. 17268/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Velletri, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione a uno dei capi di imputazione e, quanto all'altro capo, ha preso atto di un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. con rinuncia ai motivi di appello, rideterminando la pena in anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 1.000 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione personalmente, lamentando una erronea applicazione della legge penale e ritenendo la pena eccessiva rispetto all'ammissione del fatto e alla necessità di una maggiore riduzione sanzionatoria. Il ricorso era firmato dal ricorrente e recava anche una firma digitale riferita a un soggetto non collegato all'atto. La Corte ha ritenuto che le doglianze investissero esclusivamente la misura della pena concordata e quindi profili non sindacabili in cassazione, salvo l'ipotesi di illegalità della pena, non dedotta né ravvisabile; ha inoltre richiamato il limite dell'ammissibilità del ricorso avverso il concordato in appello, consentito solo per vizi nella formazione del consenso, nel consenso del pubblico ministero o nel contenuto difforme della decisione, non per motivi rinunciati o per contestazioni sulla determinazione della pena se questa resta nei limiti legali.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità, essendo diretto a contestare la misura della pena concordata in appello ex art. 599-bis c.p.p. e non emergendo alcuna illegalità della sanzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p. La decisione di merito della Corte d'appello resta ferma: estinzione per prescrizione del capo b) e rideterminazione della pena sul capo a) secondo il concordato.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Il concordato in appello, una volta recepito nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato in cassazione; sono ammessi solo i controlli sui vizi della volontà, sul consenso del pubblico ministero, sulla difformità della pronuncia o sull'illegalità della pena.
art. 129 c.p.p.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., se il ricorso investe motivi rinunciati o profili di pena non illegale.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per rimettere in discussione la misura della pena liberamente concordata tra le parti e recepita dal giudice, salvo che la sanzione sia illegalmente determinata.
- Sono ammissibili in cassazione solo le censure che attengano alla formazione del consenso della parte al concordato, al consenso del pubblico ministero o a una decisione del giudice difforme rispetto all'accordo, non già le doglianze su motivi di appello rinunciati.
- La contestazione della pena è scrutinabile in cassazione soltanto quando la sanzione sia fuori dai limiti edittali o comunque diversa da quella prevista dalla legge; la mera asserzione di eccessività della pena è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17132/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17133/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17134/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17135/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17136/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17137/2026 del 13/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →