Cassazione Civile, Ordinanza n. 14308/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo. Ha cassato l’ordinanza del Giudice di Pace e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha dichiarato nullo il decreto di espulsione del Prefetto di Como. Ha inoltre condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.
Esito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino straniero impugnava davanti al Giudice di Pace un decreto prefettizio di espulsione dal territorio nazionale, adottato per mancanza di regolare permesso di soggiorno. Il ricorso era stato respinto in primo grado. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione di legge per avere il giudice di merito ritenuto espellibile lo straniero nonostante egli fosse destinatario di un provvedimento definitivo di estradizione verso lo Stato estero richiedente: secondo il ricorrente, una volta divenuto definitivo il provvedimento di accoglimento dell’estradizione, l’allontanamento non poteva avvenire tramite espulsione amministrativa ma solo mediante le procedure esecutive dell’estradizione. Con il secondo motivo lamentava l’omesso esame delle sue condizioni personali e lavorative, deducendo ingresso lecito, lavoro a tempo indeterminato, residenza regolare e stabile domicilio in Italia.
Norme richiamate
art. 18 d.lgs. 150/2011
Richiamato dal ricorrente come norma processuale applicabile all’impugnazione dell’espulsione, senza che la Corte ne svolga una specifica interpretazione autonoma.
art. 13 d.lgs. 286/1998
La Corte afferma che, nel caso concreto, il decreto di espulsione non avrebbe potuto essere confermato perché mancava il presupposto della volontarietà del trattenimento nel territorio dello Stato, implicitamente richiesto dalla norma.
art. 708 c.p.p.
Richiamato nel primo motivo in tema di distinzione tra estradizione e fase esecutiva, senza autonoma elaborazione della Corte.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte lo applica per decidere direttamente nel merito, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.
artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1 c.p.c.
Indicano il rito camerale di trattazione del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Quando il provvedimento di accoglimento della domanda di estradizione è divenuto definitivo, l’autorità giudiziaria non può eludere tale assetto mediante la conferma o l’esecuzione di un'espulsione amministrativa incompatibile con le speciali procedure di estradizione.
- La facoltà di rifiutare l’estradizione, dopo la definitività del provvedimento giurisdizionale, compete al Ministro della giustizia quale autorità politica, non al giudice ordinario.
- Il decreto di espulsione per irregolarità del soggiorno non può essere confermato se difetta il presupposto della volontaria permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, specie quando la presenza sul territorio è imposta o comunque vincolata da esigenze connesse a una procedura estradizionale.
- Se la causa è matura per la decisione e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e pronunciare nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.
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