Sentenza n. 6351/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione seconda, n. 5833 del 31 ottobre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. II, che aveva dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso contro gli atti di formazione e approvazione della componente strutturale del Piano urbanistico comunale di Villaricca
Esito
Favorevole al resistente (comune e città metropolitana)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I proprietari hanno impugnato gli atti di formazione, adozione, valutazione e approvazione della componente strutturale del PUC di Villaricca, lamentando che le loro aree, in precedenza almeno in parte edificabili e ricomprese nella zona B3 del previgente PRG, fossero state riclassificate come agricole o destinate a reti infrastrutturali e attrezzature. In primo grado e in appello hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 22 e 23 della l.r. Campania n. 16/2004 e dell’art. 3 del regolamento regionale n. 5/2011, sostenendo che il PUC potesse essere adottato solo previa acquisizione di un parere favorevole della Città Metropolitana e che le prescrizioni contenute nel parere, relative anche al dimensionamento del fabbisogno abitativo, fossero state illegittimamente trasformate in mere raccomandazioni; 2) violazione dell’art. 24, commi 4 e seguenti, della l.r. n. 16/2004, poiché la Città Metropolitana avrebbe dovuto esprimere un parere negativo o attivare la conferenza di servizi, anziché rendere un parere favorevole condizionato; 3) sviamento di potere, per avere l’amministrazione accelerato l’approvazione del PUC al fine di evitare l’intervento del commissario ad acta; 4) difetto assoluto di motivazione, omessa valutazione degli interessi dei proprietari, contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria e perplessità, in quanto la riclassificazione in zona agricola sarebbe stata effettuata senza una preventiva e adeguata analisi del fabbisogno abitativo e sulla base di una nuova Tavola 12 elaborata in tempi ritenuti insufficienti. In appello è stata inoltre contestata la declaratoria di inammissibilità dei primi due motivi per carenza di interesse, sostenendo che l’annullamento degli atti avrebbe comunque consentito la riedizione della pianificazione e il possibile recupero della vocazione edificatoria delle aree.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e ha confermato la decisione del TAR, ritenendo assorbita l’eccezione della Città Metropolitana relativa alla propria estromissione. Ha escluso l’interesse concreto, personale e attuale dei proprietari all’impugnazione dei primi due motivi: essi non hanno dimostrato che l’eventuale annullamento del PUC per mancata valutazione del dimensionamento abitativo avrebbe comportato, anche solo come concreta chance, l’ampliamento delle aree residenziali o il mantenimento della capacità edificatoria dei loro terreni. La prescrizione metropolitana mirava infatti a evitare il consumo di suolo non necessario e avrebbe potuto condurre anche a una riduzione delle aree edificabili. È stato escluso anche un interesse strumentale autonomo alla mera riedizione del procedimento, poiché nel processo amministrativo la tutela è strumentale al conseguimento di un’utilità concreta e non alla verifica oggettiva della legittimità dell’azione amministrativa. Il Collegio ha inoltre rilevato che la situazione dei proprietari non rientrava nelle ipotesi eccezionali nelle quali la giurisprudenza riconosce un affidamento qualificato sulle precedenti destinazioni urbanistiche. Quanto al motivo relativo alla motivazione e all’istruttoria delle scelte pianificatorie, il Consiglio di Stato lo ha respinto: la destinazione delle singole aree non richiede una motivazione specifica ulteriore rispetto ai criteri generali tecnico-discrezionali del piano, salvo l’esistenza di un’aspettativa qualificata, non ravvisata nel caso concreto. Le strategie generali del Comune, dirette a limitare la diffusione dell’urbanizzazione, preservare le aree non edificate e favorire opere pubbliche e di pubblico interesse, risultavano esplicitate nella deliberazione n. 108. Tali scelte, espressione di ampia discrezionalità urbanistica, sono sindacabili solo in presenza di palese abnormità, illogicità o errori di fatto, non riscontrati. La brevità del periodo di elaborazione della nuova Tavola 12 non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare il difetto di istruttoria o la perplessità. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
artt. 22 e 23 l.r. Campania n. 16/2004
Disciplinano il coordinamento tra il piano urbanistico comunale e la pianificazione territoriale sovraordinata; la loro violazione è stata dedotta dagli appellanti, ma le relative censure non sono state esaminate nel merito per carenza di interesse.
art. 24, commi 4 e seguenti, l.r. Campania n. 16/2004
È stato invocato dagli appellanti per sostenere l’obbligo di esprimere un parere negativo o di attivare la conferenza di servizi in presenza di carenze del PUC; la censura è rimasta non esaminata nel merito per carenza di interesse.
art. 3 regolamento regionale Campania n. 5/2011
È stato richiamato con riguardo alla verifica della coerenza del PUC con le strategie e gli strumenti di pianificazione sovracomunale; anche le relative questioni sono state ritenute non esaminabili per difetto di interesse concreto.
art. 100 c.p.c.
“per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”
Richiamato quale espressione del principio generale secondo cui l’interesse ad agire è condizione necessaria del processo e deve consistere in un’utilità concreta derivante dalla pronuncia favorevole.
d.m. 2 aprile 1968
Richiamato per individuare una delle ipotesi eccezionali nelle quali può essere riconosciuta una tutela dell’affidamento rispetto alle scelte urbanistiche, quando siano superati gli standard minimi.
Massime di principio
- L’interesse al ricorso amministrativo deve consistere in un’utilità concreta, personale, diretta e attuale derivante dalla pronuncia favorevole; non sussiste quando l’utilità perseguita dipenda dall’adozione di ulteriori provvedimenti discrezionali e dal loro contenuto futuro e incerto.
- In materia di pianificazione urbanistica, la mera prospettiva di una riedizione del procedimento non integra un interesse strumentale tutelabile se il ricorrente non dimostra almeno una concreta chance di conseguire il bene della vita, quale il mantenimento o il recupero della capacità edificatoria.
- L’impugnazione di un piano urbanistico non può essere utilizzata per ottenere una verifica oggettiva della legittimità dell’azione amministrativa nell’interesse generale: la giurisdizione amministrativa è soggettiva e richiede una lesione riferibile direttamente alla situazione giuridica del ricorrente.
- La tutela dell’affidamento sulle precedenti destinazioni urbanistiche è eccezionale e ricorre solo in presenza di situazioni qualificate, quali il superamento degli standard minimi, convenzioni edificatorie già stipulate, giudicati favorevoli in materia edilizia o specifiche fattispecie di aree agricole intercluse; la precedente edificabilità astratta dell’area non è sufficiente.
- La destinazione delle singole aree nell’ambito della pianificazione urbanistica non richiede, di regola, una motivazione specifica ulteriore rispetto all’illustrazione dei criteri generali tecnico-discrezionali posti a fondamento del piano, salvo che sussista un affidamento qualificato del privato.
- Le scelte urbanistiche caratterizzate da ampia discrezionalità sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di palese abnormità, illogicità, errori di fatto o carenze istruttorie effettivamente dimostrate; la sola brevità del tempo impiegato per elaborare una modifica cartografica non prova, di per sé, il difetto di istruttoria.
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