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Sentenza

Sentenza n. 1089/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento - dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- adottata dal Comune di Scicli; - di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale a quelli impugnati e, più in particolare, del verbale di sopralluogo acquisito con prot. n. -OMISSIS- del 5/9/2025.

Giustizia amministrativa202502636

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino, con sanzione pecuniaria, relativa a una pluralità di opere edilizie ritenute abusive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza comunale di demolizione, sostenendo che il Comune avesse omesso una adeguata istruttoria e avesse adottato un provvedimento generico e indeterminato, mediante il richiamo al verbale di sopralluogo senza distinguere tra opere conformi ai titoli edilizi o comprese nella CILA e opere abusive. Deduceva inoltre la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento, nonché la mancata indicazione del responsabile del procedimento e dell'ufficio presso cui prendere visione degli atti. In via subordinata, invocava la presentazione di una SCIA in sanatoria ai sensi degli artt. 36 e 36-bis del d.P.R. 380/2001, ritenendo sanabili le irregolarità. La ricorrente chiedeva altresì il rinvio della discussione in attesa della definizione dell'istanza di sanatoria. Il Comune contestava le censure, rilevando l'invalidità della CILA per carenza di asseverazione tecnica e sostenendo che le opere, considerate unitariamente, avessero comportato incremento di volume e modifica della sagoma, rendendo necessario il permesso di costruire. Evidenziava inoltre la presenza di vincoli sismici e paesaggistici e la natura vincolata dell'ordine di demolizione.

La decisione

Il Tribunale ha preliminarmente respinto l'istanza di rinvio sine die, ritenendo che l'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consenta il rinvio solo in casi eccezionali, con particolare riguardo a esigenze difensive improcrastinabili, come quelle connesse alla proposizione di motivi aggiunti. La pendenza di un'istanza di sanatoria non incide sul diritto di difesa e non impedisce la decisione sul ricorso, pur potendo produrre eventuali effetti sull'efficacia dell'ordine demolitorio. Nel merito, ha escluso il difetto di istruttoria e la genericità dell'ordinanza: il rinvio al verbale di sopralluogo era sufficiente a individuare le opere abusive, singolarmente e nel loro complesso. Il giudice ha ribadito che una pluralità di opere edilizie deve essere valutata unitariamente e non mediante la scomposizione atomistica dei singoli interventi. Pertanto, il manufatto qualificato dalla ricorrente come mero corpo tecnico non poteva essere valutato separatamente dal vano lavanderia, dal bagno, dalla suddivisione e copertura del cortile e dalle altre opere, poiché l'insieme aveva determinato volumetrie ulteriori rispetto a quelle assentite. È stata respinta anche la censura sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento. Pur dando atto del recente orientamento secondo cui la comunicazione può essere necessaria anche per un ordine demolitorio vincolato quando la partecipazione possa incidere sull'accertamento dei presupposti, il Tribunale ha ritenuto che, nella fattispecie, l'evidenza e la pluralità degli abusi descritti rendessero superflua la partecipazione procedimentale. Infine, la presentazione della SCIA in sanatoria è stata ritenuta irrilevante ai fini della legittimità dell'ordinanza, potendo determinare soltanto la sospensione della sua efficacia; in caso di rigetto della sanatoria, l'ordine demolitorio riacquista efficacia. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza

    Il rinvio dell'udienza di merito non costituisce un diritto delle parti e può essere disposto soltanto in presenza di casi eccezionali, soprattutto quando siano necessarie esigenze difensive improcrastinabili.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Costituisce il riferimento normativo per l'ordine di demolizione e rimessione in pristino degli interventi eseguiti in assenza o in difformità dal titolo edilizio, con le conseguenze acquisitive e sanzionatorie richiamate nell'ordinanza.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    È richiamato dalla ricorrente quale disciplina della sanatoria edilizia, ma la relativa censura non è stata accolta.

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    La presentazione dell'istanza di sanatoria non incide sulla legittimità dell'ordine di demolizione già adottato, ma determina soltanto una sospensione della sua efficacia; in caso di rigetto, l'ordine riacquista efficacia.

Massime di principio

  • Il rinvio della trattazione nel processo amministrativo può essere disposto solo per casi eccezionali e per gravi esigenze difensive, non essendo sufficiente la mera pendenza di un'istanza amministrativa di sanatoria relativa all'atto impugnato.
  • Nella repressione degli abusi edilizi, quando siano presenti più opere tra loro funzionalmente o materialmente collegate, l'accertamento deve essere compiuto considerando l'intervento nel suo complesso e non mediante la scomposizione atomistica dei singoli manufatti.
  • Un'ordinanza di demolizione può individuare le opere abusive mediante il richiamo puntuale al verbale di sopralluogo, quando tale rinvio consenta di determinare con sufficiente precisione i manufatti e gli interventi contestati.
  • La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina automaticamente l'illegittimità dell'ordine di demolizione: anche qualora la partecipazione possa essere necessaria in presenza di margini di valutazione sui presupposti dell'abuso, essa può risultare superflua quando la pluralità e l'evidenza degli abusi rendano inutilmente reiterativa la partecipazione del destinatario.
  • La presentazione di un'istanza di sanatoria edilizia successiva all'ordine di demolizione non ne elimina la legittimità, ma ne sospende temporaneamente l'efficacia; in caso di rigetto dell'istanza, l'ordine demolitorio riacquista efficacia.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEfficacia ed esecutorietà

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