Cassazione Civile, Ordinanza n. 07876/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
Un istituto di credito, quale avente causa di altra banca, aveva agito nei confronti di due società chiedendo che fossero dichiarati simulati, nulli o comunque inefficaci ex art. 2901 c.c. due contratti di "rent to buy" stipulati su immobili gravati da ipoteca a garanzia di un mutuo concesso anni prima a una terza società poi divenuta inadempiente. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo non provata la legittimazione attiva della banca attrice. La Corte d'appello aveva invece riconosciuto la legittimazione dell'istituto, ritenuto provati i presupposti della revocatoria e dichiarato inefficaci i due contratti, valorizzando l'eventus damni derivante dall'effetto prenotativo della trascrizione del rent to buy. La società acquirente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo deduceva violazione dell'art. 100 c.p.c. per difetto di legittimazione attiva della banca, sostenendo che la filiale indicata negli atti non coincidesse con quella ricompresa nel ramo d'azienda ceduto; con il secondo censurava la decisione per violazione dell'art. 2901 c.c. e omesso esame, sostenendo che i contratti di rent to buy, essendo obbligatori e non traslativi, non sarebbero atti dispositivi revocabili e che comunque la banca era già garantita da ipoteca anteriore, sicché mancava il pregiudizio alle ragioni creditorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale adesivo della coobbligata per tardività, ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale sulla legittimazione attiva, ma ha accolto il secondo motivo, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione. La Corte ha affermato che, quando il creditore che agisce in revocatoria sia titolare di un'ipoteca iscritta anteriormente sull'immobile, l'atto dispositivo successivo non comporta pregiudizio rilevante ai fini dell'art. 2901 c.c., perché l'ipoteca attribuisce diritto di sequela e preferenza sul bene anche nei confronti del terzo acquirente; ciò vale a maggior ragione se l'atto è compiuto dal terzo datore di ipoteca. La declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. è quindi superflua e non può essere pronunciata per difetto del presupposto dell'eventus damni. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia alla luce di tali principi e provvedere anche sulle spese, comprese quelle di legittimità.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
richiamato quale rito originario dell'azione introdotta dal creditore in primo grado
art. 100 c.p.c.
invocato per il difetto di legittimazione attiva, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a rivalutare un apprezzamento di fatto della Corte d'appello
art. 327 c.p.c.
termine di decadenza per l'impugnazione; applicato al ricorso incidentale adesivo dichiarato tardivo
art. 331 c.p.c.
richiamato per distinguere l'impugnazione incidentale tardiva in senso stretto dall'impugnazione incidentale adesiva
art. 287 c.p.c.
richiamato in relazione al procedimento di correzione di errore materiale
art. 288 c.p.c.
la correzione dell'errore materiale riapre il termine di impugnazione solo se l'errore corretto generi un obiettivo dubbio sul contenuto della decisione
art. 2901 c.c.
l'azione revocatoria presuppone un atto pregiudizievole per le ragioni del creditore; il pregiudizio difetta quando il creditore è già garantito da ipoteca iscritta anteriormente sul bene
art. 2645-bis c.c.
la trascrizione del rent to buy produce effetto prenotativo, opponibile ai terzi secondo la disciplina della trascrizione
art. 2643, comma 1, n. 8, c.c.
richiamato dall'art. 23 d.l. 133/2014 per gli effetti trascrittivi del rent to buy
art. 2644 c.c.
conferma la regola della priorità della trascrizione nei conflitti tra aventi causa
art. 2808 c.c.
l'ipoteca attribuisce al creditore diritto di espropriare il bene anche nei confronti del terzo acquirente e di essere soddisfatto con preferenza
art. 2740 c.c.
richiamato per affermare che la revocatoria tutela la garanzia patrimoniale generica del debitore, non quella del terzo datore di ipoteca
art. 23 d.l. 12 settembre 2014, n. 133
ha introdotto la disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (rent to buy)
Massime di principio
- L'impugnazione incidentale adesiva proposta dalla parte soccombente deve rispettare il termine ordinario di impugnazione; la correzione di errori materiali non riapre i termini se non incide in modo obiettivo e dubbio sul contenuto decisorio.
- La legittimazione attiva accertata dal giudice di merito, quando si fonda sull'esame dei documenti e su un giudizio fattuale, non è sindacabile in cassazione come se fosse un errore di diritto.
- L'azione revocatoria ordinaria presuppone un concreto eventus damni: se il bene è già gravato da ipoteca iscritta anteriormente a garanzia del credito dell'attore, l'atto successivo non pregiudica in modo apprezzabile le ragioni del creditore ipotecario.
- Il contratto di rent to buy, per effetto della trascrizione, è opponibile ai terzi e produce un effetto prenotativo analogo a quello del preliminare, ma tale effetto non può essere valorizzato per affermare il danno quando il creditore è già assistito da ipoteca anteriore.
- La revocatoria non può essere utilizzata come mezzo superfluo o eccedente lo scopo quando il creditore, per effetto della garanzia reale preesistente, conserva comunque diritto di sequela e preferenza sul bene anche nei confronti dei terzi successivi acquirenti.
- La posizione del terzo datore di ipoteca è ancora meno idonea a fondare l'azione revocatoria, poiché la tutela dell'art. 2901 c.c. è funzionale alla garanzia patrimoniale del debitore e non alla conservazione del patrimonio del terzo garante.
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