Sentenza n. 696/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- avente ad oggetto “Comunicazione esito Negativo allo Scrutinio Finale”, consegnata a mani alla ricorrente in data 17/06/2022, con la quale l’Istituto di Istruzione Superiore Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS- ha comunicato all’allieva -OMISSIS- di non essere stata ammessa alla classe successiva (4D dell’indirizzo “Grafica e Comunicazione”); - del provvedimento dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “-OMISSIS-” denominato “Scrutinio finale con voti”; - di ogni altro provvedimento e atto, anche non conosciuto, presupposto, contestuale, successivo e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ammissione alla classe successiva e verbale dello scrutinio finale con voti
Esito
Favorevole al resistente (istituto scolastico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente aveva impugnato la comunicazione dell'esito negativo dello scrutinio finale, con la quale l'istituto scolastico aveva comunicato la non ammissione della studentessa alla classe successiva, nonché il provvedimento denominato "Scrutinio finale con voti" e gli atti presupposti, contestuali, successivi e conseguenti. Nel corso del giudizio, la parte ha dichiarato di aver rinunciato al proseguimento degli studi e di non avere quindi più interesse alla definizione nel merito del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della parte ricorrente. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui, quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può esaminare il merito né procedere d'ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire; in applicazione del principio dispositivo in senso ampio, deve dichiarare l'improcedibilità, salvo repliche o diverse richieste della parte resistente, non risultate nel testo. Le spese di lite sono state compensate in ragione della problematicità delle questioni originarie.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto della protezione dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione al trattamento e alla diffusione di dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore presupposto della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa del ricorrente, resa prima della trattenuta della causa in decisione, di non avere più interesse alla decisione determina, in assenza di repliche o diverse richieste della controparte, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nel processo amministrativo il principio dispositivo opera in senso ampio: la parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire né decidere d'ufficio il merito quando tale interesse sia stato espressamente abbandonato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 657/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 658/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 659/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 660/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 48/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 49/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →