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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32014/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concedente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di affitto agrario stipulato il 21 settembre 2001 tra un padre e il figlio, avente durata di sei anni. Il concedente ha chiesto la declaratoria di cessazione del rapporto, il rilascio del fondo rustico e il pagamento dei canoni asseritamente non corrisposti, deducendo che nessun canone fosse mai stato versato. Il convenuto ha resistito chiedendo il rigetto della domanda e ha proposto domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'esistenza di un'impresa familiare. In appello ha poi sostenuto che il contratto si fosse sciolto per mutuo consenso o mutuo dissenso. Con il ricorso per cassazione ha censurato la sentenza d'appello: con il primo motivo ha denunciato nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112, 416 e 437 c.p.c., assumendo che lo scioglimento per mutuo consenso non costituisca eccezione in senso stretto ed sia rilevabile anche d'ufficio; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 1372 c.c., sostenendo che la risoluzione consensuale può risultare anche da comportamenti concludenti e che la Corte d'appello avrebbe dovuto valutarne la sussistenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, riconoscendo che lo scioglimento del contratto per mutuo consenso non integra un'eccezione in senso stretto e, in astratto, può essere rilevato anche d'ufficio; tuttavia ha ritenuto che nel caso concreto non fosse possibile accoglierne la deduzione perché la questione era stata introdotta solo all'udienza di discussione, senza previo contraddittorio e senza attività istruttoria idonea a dimostrare l'esistenza di un accordo estintivo, né di una controdichiarazione scritta. Ha quindi confermato la decisione di merito, con condanna del ricorrente alle spese di cassazione, compensate per un quinto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma richiamata come parametro del primo motivo di ricorso, per denunciare nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione al vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia dedotto con il primo motivo.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma processuale violata per la tardiva proposizione della questione difensiva nel giudizio di merito.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti delle domande ed eccezioni nel rito applicabile e alla dedotta tardività della questione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma richiamata come parametro del secondo motivo per violazione di legge sostanziale.

  • art. 1372 c.c.

    La Corte ribadisce che la risoluzione consensuale del contratto è possibile anche per fatti concludenti e, quando emergano elementi univoci, può essere accertata dal giudice; nel caso concreto, però, mancava la prova dell'accordo estintivo.

  • artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.

    Richiamati per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

    La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché la causa è esente per legge.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Lo scioglimento consensuale di un contratto non costituisce eccezione in senso stretto: è un fatto estintivo del rapporto che può essere rilevato dal giudice anche d'ufficio, purché non siano necessari nuovi accertamenti in fatto.
  • Il rilievo officioso o in sede di legittimità della risoluzione per mutuo consenso presuppone che la volontà estintiva delle parti sia desumibile da elementi univoci già acquisiti al processo; se occorrono indagini istruttorie o accertamenti in contraddittorio, la questione non può essere decisa senza che sia stata tempestivamente introdotta.
  • La deduzione dello scioglimento del contratto fondata su comportamenti concludenti richiede un supporto probatorio idoneo; in mancanza di prova di un accordo estintivo o di una controdichiarazione scritta, la censura non può condurre all'accoglimento del ricorso.
  • Una motivazione giuridicamente erronea sulla natura dell'eccezione non determina cassazione quando la decisione di merito resti comunque sorretta da una ratio autonoma fondata sull'assenza di prova e sulla necessità di un approfondimento istruttorio precluso dalla tardiva allegazione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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