Cassazione Penale, Sentenza n. 2039/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva riconosciuto a Vernarecci la riparazione per ingiusta sottoposizione a misure cautelari (custodia in carcere e arresti domiciliari dal 12/10/2020 al 22/03/2021) nonostante fosse stata poi assolta. Il Ministero deduce inosservanza ed errata applicazione dell'art. 314 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso la colpa grave della Vernarecci: ella sarebbe stata consapevole dell'attività illecita del compagno, si sarebbe trattenuta ripetutamente nell'abitazione dove era custodito lo stupefacente e, al momento dell'intervento dei carabinieri, avrebbe ritardato l'apertura della porta per circa 15 minuti, creando l'apparenza del suo coinvolgimento. Secondo il Ministero tali elementi integrano una condotta gravemente colposa ostativa alla riparazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma. La Suprema Corte ha rilevato che il giudice della riparazione deve svolgere una valutazione autonoma ed ex ante delle risultanze, verificando se la condotta della richiedente, con criterio oggettivo e di comune esperienza, abbia potuto prevedibilmente indurre l'intervento coercitivo dell'autorità. In particolare la Corte ha censurato la valutazione del giudice distrettuale che non ha adeguatamente esaminato le circostanze dell'intervento dei carabinieri e il ritardo nell'aprire la porta, e ha richiamato il parametro della "colpa grave" come componente oggettiva, distinta dalla responsabilità penale.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
La "colpa grave" ostativa alla riparazione non coincide con la colpa penale ma riguarda la sola componente oggettiva: una condotta macroscopicamente negligente o imprudente che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione da cui fosse prevedibile l'intervento coercitivo dell'autorità. La valutazione è ex ante e secondo la comune esperienza.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la legittimazione ad impugnare l'ordinanza di riparazione; richiamata dal ricorrente nel motivare il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione deve compiere una valutazione autonoma ed ex ante delle risultanze, non limitandosi a riverificare il giudizio penale ma accertando se la condotta dell'interessato abbia obiettivamente contribuito a creare l'apparenza di fondatezza dell'accusa.
- La 'colpa grave' rilevante ai fini dell'esclusione dell'indennizzo è un parametro oggettivo: va valutata secondo la comune esperienza (id quod plerumque accidit) e non coincidente con la colpa penale soggettiva.
- Fatti come la frequente presenza nell'abitazione dove è custodito lo stupefacente, la conoscenza dell'attività illecita, la mancata dissociazione e comportamenti che possano avere ingenerato nell'autorità l'apparenza di coinvolgimento (es. ritardo nell'aprire la porta) possono essere elementi utili a dimostrare una condotta gravemente negligente.
- La paura o altre giustificazioni soggettive possono essere valutate, ma non esonerano automaticamente: il giudice deve analizzare se, oggettivamente, la condotta poteva prevedibilmente dare luogo all'intervento cautelare.
- Se il giudice della riparazione omette di valutare circostanze rilevanti relative all'intervento delle forze dell'ordine o al comportamento della richiedente, la decisione può essere annullata e rinviata per un nuovo esame.
Testo integrale
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