Cassazione Civile, Ordinanza n. 11078/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce tra i proprietari di un ristorante e di un albergo contigui, già appartenuti in passato a un unico complesso in mano al padre delle parti. Le proprietarie del ristorante hanno chiesto l'accertamento della costituzione per destinazione del padre di famiglia di alcune servitù a carico del fondo del fratello proprietario dell'albergo: servitù di passaggio per l'uscita di sicurezza e per l'accesso alla cisterna del gas, servitù di parcheggio nel giardino e servitù di appoggio di un'insegna pubblicitaria su un palo; hanno inoltre domandato la cessazione delle molestie, la riduzione in pristino e il risarcimento dei danni. Il convenuto ha proposto domande riconvenzionali per ottenere il rimborso del 50% delle spese di acqua e gasolio, assumendo una gestione unitaria delle forniture dopo la morte del padre, e per conseguire il rilascio di locali situati nel seminterrato dell'albergo. In primo grado le domande principali sono state accolte solo in parte, con riconoscimento della servitù di passaggio e di appoggio, e sono state accolte anche le riconvenzionali. In appello è stata riconosciuta la condanna generica al risarcimento dei danni per i ripetuti spegnimenti dell'insegna pubblicitaria durante l'orario di apertura del ristorante, mentre sono state rigettate sia le domande riconvenzionali sia le ulteriori domande principali relative alle servitù di passaggio e parcheggio. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con tre motivi, violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultra petizione sulla condanna risarcitoria, nonché violazione dell'art. 112 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi e carenza di motivazione in relazione al rigetto delle riconvenzionali sul rimborso spese e sul rilascio dei locali.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo perché la domanda di risarcimento era stata sostanzialmente devoluta in appello con riferimento a tutti i danni allegati in primo grado, compresi i periodici spegnimenti dell'insegna, sicché non vi è stata violazione dell'art. 112 c.p.c. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, osservando che non era pertinente una censura di ultra/extra petizione contro capi di rigetto e che le doglianze miravano solo a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, essendo la motivazione della Corte territoriale sufficiente e intellegibile. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato integralmente, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1062 c.c.
richiamato quale base per la domanda di accertamento della servitù per destinazione del padre di famiglia su un complesso originariamente unitario
art. 112 c.p.c.
la Corte afferma che non vi è ultra o extra petizione quando la domanda di danni, reiterata in appello, mantiene effetto devolutivo integrale sui fatti costitutivi già allegati; inoltre precisa che la censura non è pertinente contro capi di rigetto e non contro omissioni o pronunce eccedenti
art. 360 c.p.c.
n. 4; n. 5; in subordine n. 3
indica i parametri di ricorso invocati per le censure processuali, di omesso esame e di violazione di legge
art. 132 c.p.c.
evocato dal ricorrente per denunciare asserita assenza di reale motivazione
art. 111 Cost.
evocato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 6 CEDU
evocato dal ricorrente in relazione al diritto a una decisione motivata
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1-bis d.P.R. 115/2002
richiamato in collegamento con il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia pronunciato su domanda diversa, ultra o extra petita, oppure abbia omesso di pronunciare su una domanda o eccezione; non è invece correttamente prospettata contro un capo di rigetto per contestare il merito della decisione.
- La reiterazione in appello di una domanda risarcitoria con riferimento ai fatti costitutivi già allegati in primo grado comporta devoluzione integrale della pretesa risarcitoria, sicché il giudice d'appello può pronunciarsi anche su specifiche voci di danno ricomprese nel thema decidendum senza incorrere in extrapetizione.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo e la critica alla motivazione non consentono di ottenere in cassazione una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del merito quando la motivazione del giudice territoriale sia sufficiente e renda intellegibile l'iter logico seguito.
- Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento su alcune prove piuttosto che su altre, purché esponga le ragioni della scelta; non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola deduzione o prova contraria.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia talmente inadeguata da non consentire la ricostruzione del percorso argomentativo, non quando il ricorrente si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti.
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