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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13826/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Un medico, condannato in solido con la struttura sanitaria al risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, aveva chiesto alle proprie assicuratrici la manleva in relazione a un sinistro verificatosi nel 2007. Il medico aveva comunicato sia la sentenza sia la citazione sia all’assicuratrice in corso di polizza al momento della citazione, sia alla precedente assicuratrice con cui era coperto fino al luglio 2011, sostenendo che la garanzia dovesse operare. Il primo giudice aveva rigettato la domanda verso una compagnia per mancanza di domanda e verso l’altra perché riteneva la polizza operante solo come garanzia a secondo rischio in presenza di altra copertura. La Corte d’appello aveva poi confermato il rigetto, interpretando l’art. 16 di polizza nel senso che la compagnia rispondesse solo se la struttura sanitaria avesse esercitato rivalsa nei confronti del medico per colpa grave, evenienza non verificatasi perché la struttura aveva pagato integralmente i danneggiati. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. per asserita decisione fondata su un rilievo d’ufficio del mancato esercizio della rivalsa senza previo contraddittorio, dall’altro la violazione dell’art. 2909 c.c. per avere la Corte territoriale affermato che la rivalsa non era stata esercitata nonostante, secondo il ricorrente, tale circostanza fosse già coperta da giudicato interno sulla base della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la sospensione o l’improcedibilità del giudizio per la pendenza parallela di una revocazione davanti alla Corte d’appello, richiamando la disciplina dell’art. 398 c.p.c. Ha poi ritenuto infondato il motivo sull’art. 2909 c.c., osservando che il primo giudice aveva solo dato atto di una richiesta stragiudiziale di regresso, mentre la domanda di garanzia era stata rigettata per essere la polizza a secondo rischio, con assorbimento di ogni questione sull’avveramento del rischio; pertanto non vi era giudicato interno su una questione rimasta assorbita. È stato inoltre respinto il motivo ex art. 101, comma 2, c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva rilevato d’ufficio un fatto nuovo, ma aveva semplicemente ritenuto non provato il fatto costitutivo della domanda di garanzia, ossia l’esercizio della rivalsa giudiziale da parte della struttura, potendo il giudice verificare d’ufficio l’avveramento del rischio assicurato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 398 c.p.c.

    La pendenza parallela di un giudizio di revocazione sulla stessa sentenza non impedisce lo svolgimento del giudizio di cassazione; solo la definizione di uno dei due giudizi può incidere sull’ammissibilità dell’altro secondo la disciplina processuale richiamata.

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    Il secondo motivo è stato esaminato prioritariamente per ragioni di priorità logica.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 2909 c.c. e 101 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato in relazione alla dedotta nullità per mancato rispetto del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato interno non si forma su questioni che il giudice di primo grado abbia deciso come assorbite; non può quindi opporsi giudicato su un punto non definitivamente deciso.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Il rilievo relativo al mancato avveramento del rischio non integra un rilievo officioso vietato quando coincide con la verifica del fatto costitutivo della domanda di garanzia e dell’operatività della copertura assicurativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La soccombenza comporta, se dovuto, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di condanna dell’assicuratore della responsabilità civile, il giudice può e deve verificare d’ufficio se il fatto costitutivo della pretesa assicurativa, cioè l’avveramento del rischio coperto, sia effettivamente provato.
  • Non vi è violazione del contraddittorio quando il giudice si limita a ritenere non dimostrato un fatto costitutivo allegato dalla parte, senza introdurre una questione nuova estranea al thema decidendum.
  • Il giudicato interno non si forma su statuizioni di primo grado che abbiano soltanto risolto una questione in termini di assorbimento; una questione assorbita non può essere utilizzata come base per opporre preclusioni definitive.
  • In presenza di garanzia assicurativa subordinata a specifici presupposti contrattuali, la parte che invoca la copertura deve allegare e provare il verificarsi di tali presupposti secondo il contenuto della polizza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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