Sentenza n. 4643/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, prot. n.P-CE/L/Q/2024/102246, emesso dalla Prefettura di Caserta - Sportello Unico Immigrazione il 27.11.2025, notificato in data 28.11.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato e nota di diniego dell'istanza di subentro del nuovo datore di lavoro e del permesso per attesa occupazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto un nulla osta al lavoro subordinato non stagionale, il visto di ingresso e l'ingresso regolare in Italia. Il datore di lavoro originario, tuttavia, si era reso indisponibile alla formalizzazione del rapporto e agli adempimenti necessari per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il lavoratore aveva quindi reperito una nuova occupazione a tempo indeterminato come badante e, prima dell'avvio del procedimento di revoca, aveva comunicato alla Prefettura l'indisponibilità del datore originario, documentato il nuovo rapporto mediante denuncia INPS e chiesto il subentro del nuovo datore, nonché, in subordine, il rilascio di un permesso per attesa occupazione. La Prefettura aveva respinto tale istanza sostenendo che il nulla osta e il contratto di soggiorno avessero natura nominativa e che il permesso per attesa occupazione presupponesse un rapporto di lavoro già instaurato e cessato. Aveva poi avviato il procedimento di revoca contestando la mancata allegazione di asseverazione, certificato di idoneità alloggiativa, cessione di fabbricato, DURC e richiesta di verifica di indisponibilità di lavoratori presso il Centro per l'impiego. Il decreto definitivo aveva recepito tali carenze senza considerare la condotta del lavoratore, la non imputabilità delle carenze al medesimo, l'istanza di subentro, il nuovo rapporto lavorativo e le relative sopravvenienze. Il ricorrente ha dedotto: difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e motivazione apparente, per l'omessa valutazione degli elementi già acquisiti; violazione degli artt. 5 e 22, commi 5-ter e 11, del d.lgs. n. 286/1998 e delle circolari ministeriali, per l'interpretazione restrittiva del permesso per attesa occupazione; violazione del legittimo affidamento, della proporzionalità e dei principi costituzionali ed eurounitari; violazione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7, 8 e 10-bis della legge n. 241/1990, anche perché il preavviso e la convocazione lasciavano soltanto tre giorni e non consideravano la documentazione già depositata.
La decisione
Il TAR ha accolto integralmente il ricorso e annullato sia il decreto di revoca del nulla osta sia la nota con cui era stato negato il subentro e il permesso per attesa occupazione. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché l'amministrazione si era limitata a elencare le carenze documentali senza accertarne la riferibilità soggettiva, senza considerare che esse riguardavano il datore originario e senza esaminare l'istanza di subentro e la nuova occupazione già documentata prima dell'avvio della revoca. La motivazione è stata giudicata apparente, non spiegando perché le carenze dovessero ricadere sul lavoratore, perché fossero sostanziali e perché le sopravvenienze favorevoli fossero irrilevanti. È stato accolto anche il secondo motivo: l'art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022 non introduce un automatismo assoluto, ma deve essere coordinato con la disciplina del testo unico sull'immigrazione e con la necessità di valutare la posizione soggettiva del lavoratore e le sopravvenienze. La tutela prevista per la perdita del posto di lavoro e per il permesso per attesa occupazione può rilevare anche quando il rapporto originario non si sia perfezionato per causa esclusivamente imputabile al datore, se il lavoratore ha agito in buona fede e ha reperito una nuova occupazione. La Prefettura avrebbe dovuto valutare il nuovo rapporto a tempo indeterminato e la denuncia INPS quale elemento sopravvenuto favorevole. Il terzo motivo è stato accolto perché la revoca, incidendo sul percorso intrapreso dal lavoratore sulla base del nulla osta e del visto, aveva leso il legittimo affidamento senza adeguata ponderazione degli interessi e risultava sproporzionata rispetto alla finalità di controllo dei flussi migratori. È stato accolto anche il quarto motivo: la partecipazione procedimentale non era stata effettiva, poiché il preavviso era stato seguito da una convocazione a soli tre giorni e l'amministrazione non aveva considerato gli elementi già prodotti. La violazione non era meramente formale, perché una partecipazione effettiva avrebbe potuto incidere sull'esito. L'amministrazione è stata ordinata a riesaminare la posizione con provvedimento espresso e motivato, valutando la non imputabilità delle carenze al lavoratore, l'ingresso regolare, la tempestiva segnalazione dell'indisponibilità del datore originario e la nuova occupazione. Le spese sono state compensate per le oscillazioni giurisprudenziali; il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, convertito dalla l. n. 122/2022
La revoca del nulla osta e del visto conseguente all'accertamento sopravvenuto di elementi ostativi non opera come automatismo assoluto svincolato dalla valutazione della posizione soggettiva del lavoratore e delle sopravvenienze favorevoli maturate prima della decisione.
art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998
La perdita del posto di lavoro non comporta la revoca del titolo di soggiorno e consente la permanenza per la ricerca di nuova occupazione; la relativa ratio tutela anche il lavoratore che non abbia potuto perfezionare il rapporto originario per causa a lui non imputabile.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
La revoca collegata alla mancata trasmissione o sottoscrizione del contratto di soggiorno non può operare quando il ritardo o l'omissione dipendano da cause non imputabili al lavoratore, dovendo trovare applicazione la tutela per attesa occupazione.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Il diniego o il mancato rinnovo del permesso devono tener conto degli eventuali nuovi elementi sopravvenuti che consentano il rilascio del titolo; la nuova occupazione documentata costituisce elemento favorevole da valutare.
art. 6 l. n. 241/1990
Il responsabile del procedimento deve accertare d'ufficio i fatti rilevanti e considerare gli elementi rappresentati dall'interessato prima dell'adozione del provvedimento.
artt. 7, 8 e 10-bis l. n. 241/1990
Le garanzie partecipative devono essere effettive; la comunicazione dei motivi ostativi deve consentire un contraddittorio reale e l'amministrazione deve esaminare le osservazioni e la documentazione rilevante già acquisita.
art. 1 l. n. 241/1990
Il principio di legittimo affidamento e i canoni di buona fede e correttezza impongono di considerare l'affidamento ingenerato nel lavoratore dal nulla osta e dal visto regolarmente rilasciati.
art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
Per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea è necessaria la documentazione dell'assenza di redditi all'estero mediante certificazione consolare, secondo quanto considerato dal giudice.
art. 126, comma 3, d.P.R. n. 115/2002
La riproposizione dell'istanza di ammissione al patrocinio davanti al giudice del procedimento consente l'ammissione definitiva con effetti decorrenti dal momento della presentazione della domanda.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato prevista dall'art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022 non può essere applicata mediante un automatismo assoluto: prima della decisione l'amministrazione deve valutare la posizione concreta del lavoratore, la riferibilità soggettiva delle carenze e le sopravvenienze rilevanti già rappresentate.
- Quando il rapporto di lavoro originario non si perfeziona per causa esclusivamente imputabile al datore, il lavoratore straniero che abbia agito in buona fede e abbia documentato una nuova occupazione merita la tutela collegata alla permanenza per ricerca di nuova occupazione, anche se il rapporto originario non è stato formalmente instaurato.
- L'amministrazione non può fondare la revoca su carenze documentali riferibili al datore di lavoro senza spiegare perché esse debbano incidere sulla posizione del lavoratore e senza valutare la documentazione da quest'ultimo tempestivamente prodotta; l'omissione determina difetto di istruttoria e motivazione apparente.
- Nel procedimento di revoca del nulla osta, la nuova occupazione regolare documentata prima dell'adozione dell'atto costituisce una sopravvenienza favorevole che deve essere esaminata ai sensi della disciplina sul soggiorno e non può essere considerata irrilevante per il solo carattere nominativo del nulla osta.
- Le garanzie partecipative sono violate quando il preavviso di rigetto e la convocazione non consentono un contraddittorio effettivo o quando l'amministrazione omette di esaminare elementi già acquisiti; la violazione non è meramente formale se una partecipazione effettiva avrebbe potuto condurre a una diversa decisione.
- La revoca che incide sul percorso del lavoratore straniero entrato regolarmente in Italia sulla base di nulla osta e visto deve rispettare i principi di legittimo affidamento e proporzionalità, mediante una ponderazione concreta dell'interesse pubblico e della posizione individuale.
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