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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3051/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario avverso l'ordinanza della Corte di cassazione del 13/07/2021 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso con cui Tommaso Scanio impugnava la conferma di condanna per falsificazione di assegno bancario e truffa (capo B e C). Questione centrale: se l'assegno fosse munito della clausola di non trasferibilità, fattispecie che, dopo il d.lvo n.7/2016, depenalizza la falsificazione se l'assegno è non trasferibile. La Corte di cassazione aveva ritenuto che il ricorrente non avesse prodotto prova documentale della clausola di non trasferibilità e dunque aveva mantenuto la rilevanza penale. Il ricorrente ha sostenuto che i giudici di merito avevano invece accertato la presenza della clausola e che la Corte di legittimità, per errore, non avrebbe esaminato il primo motivo di ricorso.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse invece esaminato il primo motivo e che il ricorrente non poteva contestare fatti di merito tramite ricorso straordinario oltre i limiti consentiti (art. 625-bis c.p.p.). Inoltre la Corte ha sottolineato che, poiché il giudice di legittimità non ha accesso autonomo agli atti di merito, era onere del ricorrente allegare al ricorso la copia dell'assegno o altra prova della clausola di non trasferibilità; l'assenza di tale prova giustifica la conclusione sulla rilevanza penale nonostante la novella depenalizzatrice. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lvo n.7/2016

    Ha depenalizzato la falsificazione dell'assegno bancario quando il titolo è munito della clausola di non trasferibilità; pertanto la presenza di tale clausola esclude la rilevanza penale della falsificazione

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Limita l'ambito del ricorso straordinario: esso è consentito solo per denunciare errori materiali o di fatto, non per rinnovare la valutazione di questioni di merito non attenuabili a tali errori

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente nei casi di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Quando la questione decisiva dipende da un elemento documentale (es. la presenza della clausola di non trasferibilità su un assegno), il ricorrente deve allegare la documentazione utile già in sede di impugnazione: la Corte di cassazione non può acquisire autonomamente atti di merito per provare fatti costitutivi.
  • La depenalizzazione prevista da norme successive (es. d.lvo n.7/2016) opera solo se è effettivamente dimostrabile la condizione richiesta dalla norma (qui: la clausola di non trasferibilità); l'assenza di prova mantiene la rilevanza penale.
  • Il ricorso straordinario è uno strumento ristretto: non consente la rinnovazione del giudizio di merito salvo errori materiali o di fatto chiaramente dimostrabili; le contestazioni di valore probatorio o l'interpretazione delle risultanze di merito non sono ammissibili in tale sede.
  • In casi analoghi è preferibile, prima di proporre ricorsi in cassazione o straordinari, assicurarsi di avere e produrre le prove documentali decisive (es. copia dell'assegno con la clausola) o valutare altre impugnazioni che consentano l'acquisizione degli atti di merito.
  • Il rigetto del ricorso può comportare l'addebito delle spese processuali: valutare sempre il rapporto costo/beneficio e la sussistenza di motivi ammissibili prima di proporre rimedi straordinari

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