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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39601/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 17/04/2024 con cui il Tribunale di Trapani, in sede esecutiva, ha "corretto" un presunto errore materiale nella sentenza di applicazione della pena del 05/04/2016 aggiungendo nel dispositivo l'ordine di demolizione ai sensi dell'art. 31, comma 9, D.P.R. 380/2001. Il ricorrente deduceva l'intangibilità del giudicato e la incompetenza del giudice dell'esecuzione a emendare una sentenza irrevocabile su tale questione, evocando la violazione degli artt. 130, 173, 448, 568 e 676 c.p.p. e dell'art. 111 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha affermato che, pur essendo l'ordine di demolizione una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria e a contenuto predeterminato, il giudice dell'esecuzione non ha la competenza funzionale a porre rimedio all'omessa statuizione di tale ordine in una sentenza irrevocabile. La Corte ha distinto la fattispecie dalla giurisprudenza che consente al giudice dell'esecuzione di integrare provvedimenti di confisca obbligatoria (per la quale esistono specifiche competenze previste dall'art. 676 c.p.p.), rilevando però che l'art. 676 c.p.p. non attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di ordinare la demolizione. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione di copia degli atti al Comune di Favignana per gli adempimenti di cui all'art. 31 D.P.R. 380/2001.

Norme richiamate

  • D.P.R. 380/2001, art. 31, comma 9

    visto l'art. 31 comma 9 D.P.R. 380/2001, ordina la demolizione delle opere abusive, ove non altrimenti eseguita, a cura e spese di BANNINO Ignazio

    L'ordine di demolizione è qualificato come sanzione amministrativa accessoria di natura obbligatoria e a contenuto predeterminato; la sua omissione in sentenza non è in sé nullificante, ma la competenza a porvi rimedio non è attribuita al giudice dell'esecuzione dal sistema normativo

  • Codice di procedura penale, art. 130

    Consente la correzione di "errori materiali" quando dall'atto emerge la volontà effettiva del giudice o quando è necessario esplicitare una statuizione imposta dall'ordinamento; tuttavia tale procedura non può modificare decisioni essenziali né essere esercitata dal giudice dell'esecuzione quando manca competenza normativa specifica

  • Codice di procedura penale, art. 676

    Elenca le competenze "altre" del giudice dell'esecuzione; la Corte rileva che questa norma non include il potere di ordinare la demolizione del manufatto abusivo, sicché non è possibile ricondurre tale provvedimento alle competenze funzionali del giudice dell'esecuzione

  • Codice di procedura penale, art. 648

    Richiamato nella motivazione in relazione al principio di irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali definitivi; la sua nozione serve a delimitare i rimedi straordinari

  • Costituzione, art. 111

    Richiamato dal ricorrente in tema di garanzie processuali e diritto di difesa; la Corte non ravvisa violazione di tale principio rispetto alla decisione sulle competenze del giudice dell'esecuzione

  • D.Lgs. 42/2004, art. 181

    Norma richiamata in relazione ai reati contestati; la sentenza ne menziona la rilevanza fattuale ma la questione centrale resta procedurale sulla competenza a ordinare la demolizione

  • D.P.R. 380/2001, art. 44

    Richiamata come norma penale sostanziale contestata in fatto; la decisione sulla correggibilità dell'omessa statuizione di misure accessorie si fonda su considerazioni procedurali più che su questa norma sostanziale

Massime di principio

  • L'omissione in sentenza di una statuizione accessoria obbligatoria e a contenuto predeterminato non determina automaticamente la nullità dell'atto, ma la possibilità di rimediare dipende dalla competenza espressa dalle norme procedurali.
  • La procedura di correzione dell'errore materiale (art. 130 c.p.p.) può essere utilizzata solo per eliminare divergenze formali tra la volontà del giudice e l'espressione dell'atto, senza modificare la decisione essenziale; laddove l'ordinamento imponga una statuizione automatica, l'errore omissivo può essere emendabile nei limiti dell'art. 130, ma va verificata la competenza funzionale.
  • Il giudice dell'esecuzione può integrare o eseguire provvedimenti accessori solo nei casi in cui la normativa (es. art. 676 c.p.p. o altre previsioni esplicite) gli attribuisca tale competenza; in assenza di una previsione normativa specifica, la correzione di omissioni di statuizioni obbligatorie in una sentenza irrevocabile spetta al giudice che ha emesso la sentenza o al giudice competente in sede d'impugnazione.
  • In materia di demolizione di opere abusive l'ordine ha natura amministrativa e ripristinatoria; se la sentenza di condanna irrevocabile omette tale ordine, l'Amministrazione comunale (o gli enti competenti) deve essere attivata per gli adempimenti di cui all'art. 31 D.P.R. 380/2001, e il PM avrebbe dovuto proporre gli strumenti di impugnazione appropriati nei termini utili.
  • Prima di richiedere la correzione in sede esecutiva è necessario valutare la giurisprudenza consolidata e la presenza di norme che attribuiscano espressamente la competenza al giudice dell'esecuzione (es.: confisca vs demolizione). In assenza di tali norme, la via corretta è l'impugnazione o altri rimedi specifici previsti dall'ordinamento.

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