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Ordinanza

Ordinanza n. 875/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto del Politecnico di Milano Repertorio n. 19588 Registrato il 31/10/2025 Prot. n. 261704 Pos. VII/1 Cod. procedura 2025_RTT_DICA_3 UOR: Servizio Gestione Personale Docente, pubblicato in data 03/11/2025; - di ogni atto antecedente, preparatorio, presupposto, consequenziale e comunque connesso, richiamato e/o presupposto nel suddetto Decreto, anche se non conosciuto o non osteso, tra cui: - la relazione finale dei lavori svolti, pubblicata in data 03/11/2025 della Commissione Giudicatrice, nominata con D.R. rep. N. 11959 prot. N. 151655 del 20/06/2025 del Politecnico di Milano, ivi compresi tutti i giudizi espressi e gli allegati tra cui: - l’allegato n.1 alla relazione finale, “motivato giudizio collegiale analitico sui titoli”; - l’allegato n.2 alla relazione finale; - l’allegato n.3 alla relazione finale, “graduatoria di merito”; - tutti i verbali della Commissione Giudicatrice, nominata con D.R. rep. N. 11959 prot. N. 151655 del 20/06/2025 del Politecnico di Milano, ivi compresi tutti i giudizi espressi contenuti nella “Relazione Finale, che contiene la riproduzione integrale dei verbali di tutte le sedute della Commissione”: il verbale del 11/09/2025, il verbale del 01/10/2025, il verbale del 22/10/2025, nonché, occorrendo per l’annullamento previa sospensione: - della sconosciuta “proposta di chiamata” del Politecnico di Milano, ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento disciplinante le modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240” – D.R. rep. n. 5433 dell’11.5.2025, pubblicato il 11-05-2023, in vigore dal 01-06-2023, relativa alla dott.ssa Alessandra Vizzaccaro e/o ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria in caso di scorrimento, ove adottata e non ostesa; - della sconosciuta e non pubblicata “proposta di chiamata” del Senato accademico del 15/12/2025 e del Consiglio di amministrazione del 22/12/2025 del Politecnico di Milano, ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento disciplinante le modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240” – D.R. rep. n. 5433 dell’11.5.2025, pubblicato il 11-05-2023, in vigore dal 01-06-2023, relativa alla dott.ssa Alessandra Bonfanti e/o ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria in caso di scorrimento, ove adottata, comunque non pubblicata dal Politecnico di Milano, ma indicata con l’atto “Notizie dalle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione” a cura del Servizio Affari Generali, Normativa Istituzionale e Organi Collegiali - Area Affari Generali e Supporto Strategico – del Politecnico di Milano; - del non conosciuto provvedimento del Politecnico di Milano con cui la dott.sa Alessandra Vizzaccaro e/o la dott.sa Alessandra Bonfanti e/o altro candidato in graduatoria sia stato formalmente inquadrato quale Ricercatore a tempo determinato (RTT) ai sensi dell’art. 24, comma 3, L. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, come previsto dal Bando, ove adottato e non osteso; - dei non conosciuti atti con cui sia stata disposta la presa di servizio, di assegnazione alla struttura e decorrenza del rapporto presso il Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, ove adottati e non ostesi della dott.sa Alessandra Vizzaccaro e/o la dott.sa Alessandra Bonfanti e/o altro candidato in graduatoria presso il Politecnico di Milano oggetto dell’indetta procedura; - nonché ogni atto antecedente, presupposto, connesso o consequenziale (ivi inclusi eventuali atti di scorrimento della graduatoria), anche nel frattempo intervenuto ed al momento non conosciuto.

Giustizia amministrativa202602121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esiti della procedura concorsuale per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, inclusi il decreto conclusivo, la relazione finale, i verbali e gli eventuali atti di chiamata e inquadramento dei candidati utilmente collocati

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, inizialmente con ricorso straordinario e poi mediante trasposizione in sede giurisdizionale, gli esiti della procedura indetta dal Politecnico di Milano per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico-disciplinare 08/CEAR-06/A – Scienza delle Costruzioni. Il ricorrente risulta collocato al quarto posto, dopo tre controinteressati, e ha chiesto l’annullamento degli atti della commissione, della graduatoria, del decreto conclusivo nonché degli eventuali successivi atti di chiamata, inquadramento e presa di servizio. Nella fase cautelare è emersa una questione preliminare relativa alla notificazione del ricorso al controinteressato residente all’estero. Il ricorrente aveva effettuato la notificazione mediante spedizione di raccomandata internazionale ai sensi dell’art. 18 del Regolamento UE n. 1784/2020 e aveva prospettato criticità circa la validità di tale notificazione, preannunciando anche motivi aggiunti. Il Collegio ha inoltre esaminato la possibilità della notificazione per pubblici proclami.

La decisione

Il TAR non ha deciso i motivi di merito né ha definito la domanda cautelare con una sospensione degli atti. Ha escluso che ricorressero i presupposti per la notificazione per pubblici proclami, poiché i destinatari del giudizio erano individuabili e non erano numerosi; tale forma di notificazione, essendo extra ordinem e meno garantista rispetto alle forme ordinarie, non può essere utilizzata in assenza dei presupposti legislativi. Il Collegio ha poi ritenuto, secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato e condiviso, che i regolamenti europei sulla notificazione transfrontaliera degli atti si applichino alle materie civili e commerciali e non agli atti di natura amministrativa oggetto del giudizio. Per la notificazione del ricorso al controinteressato residente all’estero devono quindi trovare applicazione gli artt. 142 c.p.c. e 37 del d.lgs. n. 71/2011. Considerata l’oggettiva incertezza sulla disciplina applicabile, il TAR ha rimesso in termini il ricorrente e disposto il rinnovo della notificazione. Quanto alla tutela cautelare, ha ritenuto che la sollecita fissazione dell’udienza di merito costituisse l’unica misura allo stato concedibile e idonea a tutelare il ricorrente ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi fissato l’udienza pubblica del 25 marzo 2027, riservando al definitivo ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    notificazione per pubblici proclami quando la notificazione nei modi ordinari "sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio"

    La notificazione per pubblici proclami è una modalità extra ordinem ammessa soltanto quando il numero delle persone da chiamare in giudizio renda particolarmente difficile la notificazione ordinaria; nel caso concreto tale presupposto non sussisteva, né risultava comprovata una difficoltà oggettiva di identificazione dei destinatari.

  • art. 37 c.p.a.

    L’oggettiva incertezza sulla disciplina applicabile alla notificazione transfrontaliera giustifica la rimessione in termini del ricorrente per rinnovare la notificazione al controinteressato residente all’estero.

  • art. 142 c.p.c.

    È indicato dal Collegio, insieme all’art. 37 del d.lgs. n. 71/2011, quale disciplina applicabile alla notificazione all’estero di atti amministrativi.

  • art. 37 d.lgs. n. 71/2011

    È indicato dal Collegio, insieme all’art. 142 c.p.c., quale disciplina applicabile alla notificazione all’estero del ricorso amministrativo.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente al giudice, nella fase cautelare, di adottare la misura della sollecita fissazione dell’udienza di merito quando essa sia idonea a tutelare adeguatamente le esigenze della parte; nel caso concreto tale misura è stata ritenuta preferibile e sufficiente rispetto alla sospensione.

  • Regolamento (UE) n. 2020/1784

    Secondo il prevalente orientamento richiamato dal TAR, il regolamento sulla notificazione transfrontaliera si applica alle materie civili e commerciali e non alle notificazioni di atti di natura amministrativa.

Massime di principio

  • La notificazione per pubblici proclami, quale modalità extra ordinem meno garantista delle forme ordinarie, è ammissibile soltanto quando il numero dei destinatari renda particolarmente difficile la notificazione ordinaria; non è sufficiente la mera convenienza della forma pubblicitaria né può essere utilizzata quando i destinatari siano pochi e identificabili.
  • I regolamenti dell’Unione europea sulla notificazione transfrontaliera degli atti giudiziari si applicano alle materie civili e commerciali e non, secondo l’orientamento richiamato, alla notificazione di atti di natura amministrativa nel processo amministrativo.
  • Per la notificazione all’estero di un ricorso amministrativo devono essere utilizzate le forme previste dall’art. 142 c.p.c. e dall’art. 37 del d.lgs. n. 71/2011, ove non trovi applicazione la disciplina europea limitata alle materie civili e commerciali.
  • L’oggettiva incertezza sulla disciplina applicabile alla notificazione transfrontaliera può giustificare la rimessione in termini per la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell’art. 37 c.p.a.
  • Nella fase cautelare, il giudice può ritenere la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., l’unica misura idonea e sufficiente a tutelare la parte, senza disporre la sospensione dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiDecadenza e tardivitàTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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