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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35780/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di vicinato tra fondi confinanti e dalla realizzazione di manufatti edilizi asseritamente non rispettosi delle distanze legali e regolamentari. In primo grado il tribunale aveva dichiarato tardiva la domanda di demolizione di un muro di fondazione proposta dagli attori, aveva respinto l'eccezione di usucapione, aveva ordinato alla convenuta l'arretramento del fabbricato fino a 5 metri dal confine e del terrazzo fino a 1,50 metri dal confine ex art. 905 c.c., rigettando le ulteriori domande risarcitorie e riconvenzionali. In appello la corte territoriale ha riformato in parte la decisione: ha escluso l'arretramento del fabbricato degli originari attori, ritenendo che lo strumento urbanistico locale non imponesse, per quel manufatto, le distanze invocate, ma ha confermato la violazione delle distanze in materia di vedute per il terrazzo sul confine e ha disposto anche l'arretramento del muro di fondazione. Con il ricorso per cassazione gli eredi della convenuta hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 872, 873 e 875 c.c., dell'art. 41 quinquies L. 1150/1942, dell'art. 9 d.m. 2 aprile 1968, della delibera regionale Lazio n. 1815/1986 e delle norme tecniche allegate, sostenendo che il fabbricato degli attori era stato realizzato nel 1996-1997, quindi dopo l'entrata in vigore delle norme urbanistiche che imponevano la distanza minima di 10 metri tra fabbricati e di 5 metri dal confine, sicché la Corte d'appello avrebbe errato nel rigettare la domanda riconvenzionale di arretramento; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme tecniche catastali, per avere la Corte confuso la fondazione del muro con il muro di confine e ignorato le tolleranze di rilievo; 3) omesso esame di un fatto storico decisivo accertato dalla c.t.u., sempre in relazione alla collocazione del confine e dei muri. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che, una volta accertato che l'intervento edilizio era del 1996, la corte di merito avrebbe dovuto applicare l'art. 9 del d.m. 1444/1968 come norma integrativa e immediatamente operativa anche nei rapporti tra privati, nel rispetto del principio di prevenzione, con eventuale arretramento fino a 5 metri dal confine se il prevenuto non avesse rispettato il distacco minimo. Ha invece ritenuto inammissibili, prima ancora che infondati, il secondo e il terzo motivo, perché attinenti a valutazioni di merito sulla c.t.u. e perché le distanze legali non lasciano margini di discrezionalità al giudice. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo investito dal primo motivo, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame della violazione delle distanze alla luce dell'art. 9 d.m. 1444/1968 e del principio di prevenzione, oltre che per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rigettando il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione investita dal motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini la questione delle distanze edilizie applicando l'art. 9 d.m. 1444/1968 e il principio di prevenzione; la corte di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 872 c.c.

    Richiamato come norma sulle conseguenze della violazione delle distanze legali tra costruzioni.

  • art. 873 c.c.

    Richiamato quale disciplina codicistica di base delle distanze tra costruzioni e dei relativi arretramenti.

  • art. 875 c.c.

    Richiamato in relazione al principio di prevenzione e all'interpello quando il prevenuto abbia rispettato o meno il distacco dal confine.

  • art. 41 quinquies L. n. 1150 del 1942

    Richiamato quale fonte urbanistica rilevante per la disciplina delle distanze.

  • art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444

    Considerato disposizione integrativa della disciplina codicistica, immediatamente operativa nei rapporti tra privati e non derogabile dagli strumenti urbanistici locali; impone la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti antistanti.

  • delibera Giunta regionale Lazio n. 1815 dell'8 aprile 1986

    Fonte urbanistica locale presa in esame, ma non idonea a derogare alla disciplina del D.M. 1444/1968.

  • R.D.L. n. 652 del 1939

    Richiamato dai ricorrenti in tema di norme tecniche catastali e tolleranze di rilievo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile/infondatà.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare l'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto che la questione si risolvesse in un tentativo di riesame del merito.

  • art. 905 c.c.

    Richiamato in relazione alle distanze per le vedute e al terrazzo realizzato sul confine.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato nel giudizio di merito per la domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria, non oggetto di accoglimento nel ricorso per cassazione.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito di memorie in prossimità della camera di consiglio.

Massime di principio

  • Le norme urbanistiche che fissano distanze minime tra edifici, in particolare l'art. 9 del d.m. 1444/1968, integrano la disciplina codicistica delle distanze e hanno efficacia immediata nei rapporti tra privati, sicché il giudice deve applicarle anche se lo strumento urbanistico locale sia difforme o non le recepisca espressamente.
  • L'art. 9 del d.m. 1444/1968 tutela l'interesse pubblico-sanitario alla salubrità dell'abitato e va interpretato nel senso che la distanza di 10 metri tra pareti finestrate e pareti antistanti opera anche quando solo una delle pareti sia finestrata e indipendentemente dall'altezza o dalla posizione reciproca dei fabbricati.
  • In materia di distanze tra costruzioni, il principio di prevenzione opera nel senso che il prevenuto deve arretrare la propria costruzione fino alla metà della distanza legale dal confine solo se il preveniente abbia rispettato il distacco minimo; se il preveniente ha costruito a distanza inferiore, il vicino può chiedere la chiusura delle aperture e l'adeguamento della costruzione secondo le regole applicabili.
  • Quando i fabbricati si fronteggiano solo in parte, la verifica della violazione delle distanze e l'eventuale demolizione o arretramento devono essere limitate al tratto in cui le costruzioni si contrappongono effettivamente.
  • Le censure che si limitano a contestare le valutazioni della consulenza tecnica d'ufficio o l'apprezzamento di fatto del giudice di merito non sono scrutinabili in cassazione se la decisione impugnata ha già accertato il confine e la violazione delle distanze sulla base di un percorso motivazionale adeguato.
  • Le norme sulle distanze legali tra costruzioni hanno natura inderogabile e non lasciano al giudice margini di discrezionalità sulla tolleranza dell'abuso una volta accertata la violazione del distacco prescritto.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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