Sentenza n. 869/2026 - Bari, Sezione 1
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di accesso del 23 maggio 2025; e per la conseguente declaratoria del diritto della ricorrente di accedere, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/90, agli atti e documenti richiesti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di accesso documentale del 23 maggio 2025
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto un'azione per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di accesso documentale e per la declaratoria del diritto di accedere agli atti e documenti richiesti ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., un profilo di inammissibilità derivante dall'inesistenza della notificazione del ricorso, effettuata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari o a un indirizzo PEC non riferibile al Comune intimato. Alla ricorrente è stato assegnato un termine di venti giorni per presentare osservazioni, ma nessuna osservazione è stata depositata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per inesistenza della notificazione, ritenendo che la notifica effettuata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari o a un indirizzo PEC non riferibile al Comune resistente non fosse idonea a instaurare il rapporto processuale. La ricorrente, pur previamente informata del rilievo ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., non ha depositato osservazioni. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
Sono richiamati quali fondamento della domanda di accertamento del diritto di accesso documentale, ma il TAR non esamina nel merito la sussistenza di tale diritto.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È richiamato quale fondamento del rilievo d'ufficio del profilo di inammissibilità e dell'assegnazione alla ricorrente di un termine per presentare osservazioni.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso effettuata presso un ufficio o a un indirizzo PEC non riferibile all'amministrazione intimata è inesistente e determina l'inammissibilità del ricorso, senza possibilità di esaminare la domanda nel merito.
- Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., deve assegnare alle parti un termine per presentare osservazioni; la mancata presentazione di osservazioni consente la decisione sulla causa di inammissibilità rilevata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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