Parere n. 217/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla signora Rosanna D’Amico, rappresentata e difesa dall’avv. Ivano Grimaldi, per l’annullamento, previa sospensione, della determinazione del Comune di Catania n. A07/URB/342 del 23 dicembre 2025, con cui le è stato ingiunto, nella qualità di titolare dell’attività commerciale denominata “Nuova Trattoria del Forestiero”, sita nella via Coppola, nn. 24/26, il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 1.032,00 per aver realizzato, nei locali in cui svolge la suddetta attività, opere edilizie abusive consistenti in una canna fumaria in metallo di circa quindici metri, unitamente al ripristino dello stato dei luoghi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDeterminazione del Comune di Catania n. A07/URB/342 del 23 dicembre 2025, recante l’ingiunzione di pagamento di una sanzione edilizia di euro 1.032,00 e di ripristino dei luoghi per una canna fumaria ritenuta abusiva.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Comune le ha contestato, quale titolare di un’attività commerciale, la realizzazione abusiva di una canna fumaria metallica di circa quindici metri, ingiungendole il pagamento di euro 1.032,00 e il ripristino dello stato dei luoghi. Ha sostenuto che l’impianto fosse già installato quando, nel 1994, era stata autorizzata l’attività, in forza di una concessione di servitù condominiale, e che il Comune non avesse accertato l’epoca di realizzazione, la continuità della situazione e i presupposti urbanistico-edilizi. Ha dedotto inoltre l’erronea qualificazione dell’opera come nuova opera abusiva, l’insufficienza dell’istruttoria, la violazione dell’affidamento e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Ha chiesto anche la sospensione cautelare. Nel corso del procedimento straordinario, il Comune ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971; il ricorso è stato quindi trasposto davanti al TAR per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con iscrizione al R.G. n. 1489/2026.
Il parere
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa non ha esaminato nel merito i motivi relativi alla legittimità edilizia della canna fumaria, all’istruttoria, all’affidamento e alla mancata comunicazione di avvio, né ha valutato la domanda cautelare. Ha rilevato che l’opposizione dell’Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 ha determinato la trasposizione del ricorso nella sede giurisdizionale, dove la ricorrente si è costituita. Ha pertanto espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione, con assorbimento dell’istanza cautelare.
Osservazioni
Motivi relativi alla sanzione edilizia e all’istruttoria
Le censure sull’asserita preesistenza della canna fumaria, sulla sua qualificazione edilizia, sull’insufficienza dell’istruttoria e sulla violazione dell’affidamento non sono state decise nel merito, in ragione della trasposizione del ricorso.
Omessa comunicazione di avvio del procedimento
La censura relativa alla mancata comunicazione di avvio non è stata esaminata nel merito, essendo il ricorso divenuto improcedibile per trasposizione.
Istanza cautelare
L’esame dell’istanza cautelare è assorbito dalla dichiarazione di improcedibilità conseguente alla trasposizione in sede giurisdizionale.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. 1199/1971
L’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, con nota prot. n. 13478//111.26.8 – ID 873/POS. 6 del 23 luglio 2026, ha reso noto che, in data 18 giugno 2026, l’Amministrazione comunale ha notificato alla ricorrente atto di opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, a seguito del quale la stessa si è costituita innanzi al Tar per la Sicilia – sez. stacc. di Catania (R.G. n. 1489/2026). L’intervenuta trasposizione in sede giurisdizionale determina, quindi, l’improcedibilità del presente gravame, con assorbimento dell’istanza cautelare.
L’opposizione dell’amministrazione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 comporta la trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale; per effetto della trasposizione, il gravame straordinario è improcedibile e la domanda cautelare resta assorbita.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione propone opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e il ricorrente prosegue il giudizio nella sede giurisdizionale, il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
- La trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale assorbe l’esame dell’istanza cautelare proposta nell’ambito del procedimento straordinario.
Improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale
Il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana riguarda un ricorso straordinario contro un’ingiunzione del Comune di Catania per opere edilizie ritenute abusive. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per effetto dell’opposizione comunale e della conseguente trasposizione davanti al TAR.
Atto impugnato e censure
La determinazione comunale n. A07/URB/342 del 23 dicembre 2025 aveva ingiunto alla titolare di un’attività commerciale il pagamento di euro 1.032,00 e il ripristino dello stato dei luoghi per una canna fumaria metallica di circa quindici metri, qualificata come opera edilizia abusiva.
La ricorrente aveva affermato che la canna fumaria fosse già presente al momento dell’autorizzazione sindacale all’attività, rilasciata nel 1994, e che fosse stata installata in forza di una concessione di servitù condominiale. Aveva contestato la mancata verifica dell’epoca di realizzazione e della continuità della situazione, l’erronea qualificazione dell’impianto come nuova opera, il difetto d’istruttoria e la violazione dei principi di affidamento, ragionevolezza e proporzionalità. Aveva inoltre dedotto l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e chiesto la sospensione cautelare dell’atto.
Trasposizione del ricorso
Il Comune ha notificato alla ricorrente, il 18 giugno 2026, opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971. A seguito dell’opposizione, la ricorrente si è costituita davanti al TAR per la Sicilia, sezione staccata di Catania, nel giudizio R.G. n. 1489/2026.
Esito
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto che la trasposizione in sede giurisdizionale determinasse l’improcedibilità del ricorso straordinario. Non ha quindi esaminato nel merito le censure edilizie e procedimentali. L’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita.
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