Cassazione Civile, Ordinanza n. 06178/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento ICI relativo all'annualità 2010, emesso da una società concessionaria della riscossione per conto di un Comune su aree edificabili in zona F4. Il valore venale in comune commercio era stato determinato dall'ente in base a una delibera comunale del 2007. La contribuente aveva contestato l'accertamento e la commissione provinciale aveva ridotto il valore delle aree, valorizzando la concreta potenzialità edificatoria della zona e un parametro ricavato da una procedura espropriativa del 2014 relativa ad altra area omogenea. La commissione regionale aveva confermato tale decisione, ritenendo che la delibera comunale fosse solo un supporto presuntivo e che l'esito della procedura espropriativa potesse costituire prova contraria. Con il ricorso per cassazione la società di riscossione deduceva: 1) violazione delle norme sull'ICI e sui criteri di stima del valore delle aree edificabili, sostenendo che il giudice avesse illegittimamente usato l'indennità di esproprio quale parametro di rideterminazione dell'imposta, invece di attenersi ai valori della delibera comunale; 2) nullità della sentenza per avere, secondo la ricorrente, invertito l'onere probatorio e valutato erroneamente gli elementi istruttori; 3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del giudicato esterno, per mancato riconoscimento dell'efficacia di una precedente sentenza della CTR sul valore delle aree per annualità anteriori (2003-2006).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo sul giudicato esterno perché la parte che lo invoca deve produrre la decisione passata in giudicato corredata della certificazione attestante la definitività, e nel caso concreto ciò non era avvenuto; inoltre l'eccezione non risultava utilmente proposta in appello. Ha dichiarato inammissibili anche le prime due censure perché, pur formalmente formulate come violazioni di legge, miravano in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, attività non sindacabile in cassazione se non nei limiti rigorosi del vizio motivazionale, qui non ricorrenti. Nel merito, la Corte ha ribadito che la delibera comunale sui valori delle aree fabbricabili in materia ICI non ha natura vincolante ma solo presuntiva; può quindi essere superata da elementi contrari specifici, come atti pubblici o privati o altri dati idonei a dimostrare un diverso valore. Ha ritenuto coerente la valorizzazione dell'indennità di esproprio di un'area omogenea in zona F4 come elemento di prova contraria, osservando che la ricorrente non aveva spiegato perché per beni con analoga vocazione edificatoria l'indennità dovesse discostarsi sensibilmente dal valore di mercato. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Individua i criteri di determinazione del valore venale delle aree fabbricabili ai fini ICI, ma la Corte ribadisce che tali criteri operano nell'ambito della valutazione complessiva e non escludono la prova contraria.
art. 59, lett. g), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
La delibera comunale sui valori delle aree edificabili ha funzione di fonte presuntiva e di supporto razionale alla stima, non di criterio vincolante e inderogabile.
art. 2727 c.c.
È richiamato per affermare che i valori deliberati dal Comune operano come presunzioni semplici, superabili con elementi contrari specifici.
art. 2729 c.c.
La presunzione semplice fondata sulla delibera comunale può essere vinta da prova contraria offerta da atti o dati concreti.
art. 115 c.p.c.
La violazione di tale norma è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non quando si contesti la valutazione delle prove ritualmente acquisite.
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale o non la valuti secondo il prudente apprezzamento nei casi in cui ciò sia dovuto; non basta dolersi della maggiore o minore forza persuasiva attribuita agli elementi probatori.
art. 62, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato nel ricorso, ma la Corte non ne ravvisa violazione autonoma, ricondicendo le doglianze alla contestazione del merito della valutazione probatoria.
art. 112 c.p.c.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non risulta violato perché l'asserito giudicato esterno non era stato ritualmente provato e fatto valere nei termini necessari.
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno può avere efficacia preclusiva solo se provato dalla parte che lo invoca mediante produzione della decisione definitiva.
art. 124 disp. att. c.p.c.
La sentenza invocata come giudicato esterno deve essere corredata di certificazione attestante il passaggio in giudicato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La soccombenza in cassazione comporta l'obbligo, ove dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di ICI sulle aree edificabili, la delibera comunale che determina i valori venali per zone omogenee costituisce una fonte presuntiva e un parametro di riferimento, non un vincolo assoluto per il giudice o per il contribuente.
- Il contribuente può superare la presunzione derivante dalla delibera comunale mediante prova contraria libera, fondata su elementi specifici e attendibili relativi al concreto valore di mercato del bene.
- La stima del valore venale di un'area edificabile deve tener conto delle concrete caratteristiche del bene, della sua ubicazione, della destinazione urbanistica e della effettiva potenzialità edificatoria, potendo rilevare anche elementi provenienti da procedure espropriative aventi ad oggetto aree omogenee.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura sulla valutazione delle prove o sulla ricostruzione dei fatti in una pretesa violazione di legge; il sindacato di legittimità non consente di rimettere in discussione il prudente apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo in ipotesi rigorose e non quando la parte lamenti semplicemente che il giudice abbia attribuito maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
- Il giudicato esterno deve essere provato dalla parte che lo invoca mediante produzione della decisione e della certificazione di irrevocabilità; la mera allegazione o il richiamo a un precedente non basta a produrre effetti preclusivi.
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