Sentenza n. 1067/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota-circolare regionale e atti dell'ASP di Catania di riavvio e definizione dei procedimenti per il recupero delle differenze tariffarie relative agli anni 2007-2009
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le strutture ricorrenti hanno impugnato la nota-circolare dell'Assessorato regionale alla Salute del 22 luglio 2024 e gli atti dell'ASP di Catania con cui era stato richiesto il pagamento di somme ritenute dovute per differenze tariffarie conseguenti all'applicazione del D.A. n. 170/2013 e del D.A. n. 1977/2007. Hanno dedotto il contrasto con precedenti giudicati e l'illegittimità degli atti presupposti, violazione di legge ed eccesso di potere, difetto di istruttoria e cattivo uso della discrezionalità, nonché violazione del legittimo affidamento maturato in ragione dei contratti sottoscritti e delle tariffe applicate dall'amministrazione. L'ASP ha eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse esclusivamente la quantificazione di pretese patrimoniali nell'ambito di un rapporto paritetico tra amministrazione sanitaria e strutture convenzionate.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione. Ha ritenuto che la nota-circolare regionale non avesse natura propriamente provvedimentale, essendo meramente ricognitiva degli effetti di precedenti decisioni giurisdizionali e contenendo un invito alle aziende sanitarie a procedere al recupero delle differenze tariffarie per il triennio 2007-2009. La controversia è stata qualificata come concernente non l'an del potere o della pretesa, ma esclusivamente il quantum delle somme da recuperare, nell'ambito di un rapporto paritetico tra amministrazione sanitaria e strutture convenzionate; essa ricade pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha inoltre precisato che l'eventuale nullità per violazione del giudicato deve essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 31, comma 4, e 114 c.p.a.; il giudice della cognizione non può convertire autonomamente l'azione in ottemperanza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 796, lett. o), l. 296/2006
gli sconti tariffari possono trovare applicazione soltanto in relazione al triennio 2007/2009
La disposizione è richiamata quale base normativa degli sconti tariffari oggetto delle differenze richieste alle strutture sanitarie.
art. 31, comma 4, c.p.a.
nullità per violazione del giudicato
La nullità derivante dalla violazione o elusione del giudicato deve essere dedotta mediante l'azione di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
L'ottemperanza è il rito appropriato per far valere le patologie degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato.
art. 11 c.p.a.
la domanda potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 c.p.a.
La domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali secondo le regole della translatio iudicii.
Massime di principio
- Quando la controversia tra amministrazione sanitaria e struttura privata convenzionata riguarda esclusivamente la quantificazione di somme da recuperare nell'ambito di un rapporto paritetico, senza contestazione dell'an del potere autoritativo, essa rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
- Una nota amministrativa meramente ricognitiva degli effetti di precedenti pronunce giurisdizionali e contenente un invito alle aziende sanitarie a procedere al recupero di somme non costituisce, di per sé, un autonomo provvedimento autoritativo lesivo.
- La violazione o elusione del giudicato deve essere fatta valere mediante ricorso per ottemperanza; il giudice della cognizione non può convertire d'ufficio l'azione di annullamento in azione di ottemperanza quando non sia competente a pronunciarsi sulle patologie del giudicato.
- La qualificazione della controversia ai fini del riparto di giurisdizione dipende dall'oggetto sostanziale della pretesa: la controversia sul quantum di un credito patrimoniale derivante da un rapporto paritetico appartiene alla giurisdizione ordinaria, anche se la pretesa è formalmente collegata ad atti amministrativi o a precedenti procedimenti.
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