Ordinanza n. 45/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 16/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sez. I, n. 16/2026, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento interdittivo antimafia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR deducendo, secondo quanto emerge dalla motivazione, l'erronea valutazione del quadro indiziario da parte della Prefettura. In particolare, è stata contestata la mancata considerazione della declaratoria di cessata pericolosità sociale emessa dal Magistrato di sorveglianza nel 2021, nonché l'utilizzazione di elementi ritenuti risalenti e riferiti a precedenti società cooperative. La società ha sostenuto che tali elementi non fossero idonei a dimostrare un attuale e concreto rischio di infiltrazione o condizionamento mafioso.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistente un sufficiente fumus boni iuris. In sede di esame sommario, ha giudicato legittima la valutazione prefettizia, fondata su un quadro indiziario ampio, aggiornato e composto dalle precedenti informative interdittive del 2019 e del 2022 adottate nei confronti di altre società cooperative riconducibili alla medesima coppia di soggetti collegata alla società appellante. La declaratoria di cessata pericolosità sociale non è stata ritenuta sufficiente a superare tale quadro, anche perché priva di effetto riabilitativo e comunque anteriore agli elementi successivi posti a fondamento della valutazione prefettizia. Il giudice ha valorizzato inoltre il mancato ricorso contro l'interdittiva del 16 maggio 2019, ritenendo che ciò ne avesse consolidato gli effetti sul piano amministrativo. La costituzione della nuova società nel 2024 è stata considerata, in tale contesto, potenzialmente funzionale all'elusione delle precedenti interdittive mediante un nuovo schermo societario, senza mutamento della sostanziale riconducibilità dell'iniziativa economica. Nel loro insieme, gli elementi sono stati ritenuti idonei a sostenere una prognosi non illogica né sproporzionata di attuale e concreto pericolo di condizionamento mafioso. Sono state compensate le spese del grado ed è stata disposta la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la fissazione dell'udienza di merito.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private e dei soggetti menzionati.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la valutazione della legittimità di un'interdittiva antimafia deve essere compiuta considerando il quadro indiziario complessivo, aggiornato e concretamente riferibile all'impresa, senza isolare singoli elementi dal contesto.
- La declaratoria di cessata pericolosità sociale non è di per sé idonea a neutralizzare una successiva valutazione prefettizia di permeabilità al rischio mafioso, soprattutto quando siano intervenuti elementi fattuali successivi e non risulti una riabilitazione.
- Il mero decorso del tempo non caduca automaticamente un giudizio di permeabilità al rischio mafioso, in assenza di elementi positivi sopravvenuti che dimostrino il venir meno del pericolo.
- La reiterata costituzione di società formalmente nuove, riconducibili sostanzialmente ai medesimi soggetti già interessati da informative interdittive, può essere valutata dalla Prefettura quale possibile indice di elusione degli effetti delle precedenti misure e di permanenza del rischio di condizionamento mafioso.
- Il mancato ricorso contro una precedente informativa interdittiva ne consolida gli effetti sul piano amministrativo e consente di valorizzarla quale elemento del quadro indiziario posto a fondamento di una successiva valutazione prefettizia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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