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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17982/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma del divieto di dimora nel Rione XVII (Castro Pretorio) contestando: 1) errata applicazione degli artt. 274, 275 e 283 c.p.p. e vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.), per assenza del requisito di concretezza e attualità delle esigenze cautelari; 2) che l'ultimo fatto contestato risalirebbe a luglio 2022 e non vi sarebbero successive condotte delittuose; 3) che la misura sarebbe stata strumentalmente utilizzata per impedire l'attività sindacale (ostacolando l'accesso agli uffici del SIULP) e che l'art. 283 c.p.p. si riferisce alla dimora intesa come sfera abitativa e non può essere esteso ai luoghi di lavoro.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione prognostica del Tribunale del Riesame sulla attualità e concretezza del periculum, che ha considerato le modalità delle condotte, la posizione di rilievo del Romano (segretario generale nazionale del SIULP) e l'uso di rapporti e conoscenze per favorire le condotte illecite. Ha inoltre affermato che il divieto di dimora ex art. 283 c.p.p. può essere limitato a una specifica zona (non necessariamente all'intero comune) e che, se funzionale a prevenire contatti e la reiterazione del reato, può comportare in concreto l'impedimento dell'accesso al luogo di lavoro. La Corte ha richiamato il criterio di proporzione e il ruolo delle misure interdittive (art. 289 c.p.p.) quando spettino, ma ha ritenuto legittima la misura applicata nel caso concreto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.

    Norma richiamata come motivo di cassazione: il ricorrente deduceva errore di diritto e vizio di motivazione in relazione all'applicazione delle norme sulle misure cautelari.

  • art. 274 c.p.p.

    Il requisito dell'attualità del pericolo va valutato prognosticamente: non equivale all'imminenza di specifiche occasioni di recidiva ma richiede una valutazione della possibilità di reiterazione sulla base di modalità della condotta, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale.

  • art. 275 c.p.p.

    Richiamato nel quadro normativo delle misure cautelari personali; funge da riferimento al regime delle esigenze cautelari combinate con l'art. 274.

  • art. 283 c.p.p.

    «con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede»

    Il divieto di dimora può riguardare un 'determinato luogo' anche di dimensione più limitata rispetto all'intero comune; può essere applicato anche in modo da impedire l'accesso al luogo di lavoro se ciò è funzionale a prevenire contatti e la reiterazione del reato, previa valutazione di proporzione tra diritti (abitazione, lavoro) ed esigenze cautelari.

  • art. 282-bis c.p. (richiamato nel testo)

    La difesa ha richiamato la distinzione tra sfera abitativa e luoghi di lavoro; la Corte, tuttavia, non ritiene impeditiva tale distinzione per l'applicazione del divieto di dimora quando la misura sia diretta a prevenire la reiterazione del reato.

  • art. 289 c.p.p.

    La misura interdittiva prevista dall'art. 289 (interdizione dall'esercizio di una professione o ufficio) è lo strumento più appropriato quando l'obiettivo è vietare l'esercizio di funzioni pubblicistiche; se non applicabile (es. perché l'indagato non è pubblico ufficiale) può essere comunque ammesso il divieto di dimora per prevenire il pericolo di reiterazione.

Massime di principio

  • La 'attualità' del pericolo per le misure cautelari va valutata prognosticamente: non è necessario dimostrare imminenti occasioni di commissione del reato, ma valutare la possibilità di reiterazione in base a condotta, ruolo e contesto.
  • Il divieto di dimora ex art. 283 c.p.p. può essere calibrato su una zona delimitata e non necessariamente sull'intero comune; può incidere anche sull'accesso al luogo di lavoro se tale limitazione è funzionale a prevenire contatti e la reiterazione del reato.
  • Occorre bilanciare i diritti fondamentali (abitazione, lavoro) con le esigenze cautelari: la proporzionalità va valutata caso per caso e, quando pertinente, va considerata l'eventuale applicabilità di misure interdittive speciali (art. 289 c.p.p.) per soggetti pubblici.
  • La mera distanza temporale dall'ultimo fatto non esclude automaticamente la misura cautelare: più è ampia la distanza, più approfondita deve essere la valutazione prognostica da parte del giudice.
  • Se la misura appare finalisticamente volta a impedire attività sindacali o professionali e non a fronteggiare il pericolo di reiterazione, la difesa può prospettare violazioni di proporzione e scopo; però, se il divieto è motivato da concreto rischio di contatti e reiterazione, la sua applicazione può essere legittima.

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