Cassazione Civile, Ordinanza n. 27624/2021 del 11/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha richiesto una maggiore imposta di registro e le imposte ipocatastali, riqualificando una sequenza di operazioni societarie come un'unica cessione d'azienda ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986: costituzione di una società, conferimento in essa di un ramo d'azienda, cessione dell'intero capitale sociale della conferitaria alla contribuente e successiva fusione per incorporazione. La contribuente ha impugnato l'atto davanti al giudice tributario, ma la CTR ha confermato la pretesa fiscale. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 20 TUR perché, ai fini della qualificazione, rileverebbero solo gli effetti giuridici dell'atto registrato e non atti o comportamenti esterni; 2) insussistenza di elusione o abuso del diritto, essendovi ragioni economiche diverse dal risparmio d'imposta; 3) illegittimità della riqualificazione in cessione d'azienda anche alla luce dell'art. 176, comma 3, TUIR; 4) difetto di chiarezza dell'avviso per indicazione di importi diversi e mancata spiegazione del calcolo; 5) mancato contraddittorio preventivo ex art. 37-bis, comma 4, d.P.R. n. 600/1973.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri. Ha affermato che, alla luce della modifica legislativa dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 e della sua interpretazione autentica, l'imposta di registro va applicata sulla base dei soli elementi desumibili dall'atto presentato alla registrazione, senza poter valorizzare elementi extratestuali o atti collegati per riqualificare la fattispecie come cessione d'azienda. La sentenza della CTR è stata quindi cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito, accogliendo il ricorso originario della contribuente e annullando l'avviso di liquidazione. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per il sopravvenire dell'evoluzione normativa e del mutato orientamento interpretativo.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
"L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione... sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati"
dopo la riforma del 2017 e la legge del 2018 che ne ha dato interpretazione autentica, la norma consente la qualificazione dell'atto solo in base agli elementi risultanti dall'atto registrato, escludendo il ricorso a collegamenti negoziali o dati esterni.
art. 1, comma 87, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205
ha modificato l'art. 20 del TUR restringendo l'oggetto dell'interpretazione al solo atto presentato alla registrazione e agli elementi da esso desumibili.
art. 1, comma 1084, L. 30 dicembre 2018, n. 145
ha qualificato come interpretazione autentica la nuova formulazione dell'art. 20, con efficacia retroattiva anche per gli atti anteriori, salvi i rapporti esauriti o coperti da giudicato.
art. 384 c.p.c.
la Corte, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito.
art. 360 c.p.c.
la Corte distingue tra censura cumulativa e reale inammissibilità; nel caso concreto ritiene ammissibili le doglianze nella parte in cui consentono di individuare chiaramente il vizio dedotto, ma precisa che il motivo ex n. 5 deve confrontarsi con l'attuale formula dell'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato come parametro di chiarezza dell'avviso, ma la relativa doglianza è rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
art. 37-bis, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dalla ricorrente sul contraddittorio preventivo in materia antielusiva, ma la censura è stata assorbita.
art. 176, comma 3, TUIR
richiamato dalla ricorrente per escludere l'elusività della sequenza negoziale, ma la relativa censura è stata assorbita.
artt. 3 e 53 Cost.
evocati nel dibattito sulla legittimità costituzionale della nuova disciplina dell'art. 20, ma la Corte ha fatto propria la valutazione di infondatezza già espressa dalla Corte costituzionale.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, la qualificazione dell'atto deve essere compiuta, secondo la disciplina vigente, sulla base dei soli elementi desumibili dall'atto presentato alla registrazione, senza valorizzare atti collegati o dati extratestuali per ricostruire un diverso negozio unitario.
- La riqualificazione di una sequenza negoziale come cessione d'azienda non può fondarsi su una lettura economico-sostanziale sganciata dal testo dell'atto registrato, se ciò comporta l'utilizzo di elementi esterni non più consentiti dall'art. 20 TUR come modificato e interpretato autenticamente.
- Quando il giudizio di legittimità investe una questione definita da sopravvenienze normative e costituzionali decisive, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- La censura di inammissibilità per motivi cumulativi non è fondata se, nonostante l'esposizione congiunta, le doglianze consentono di individuare con chiarezza i singoli profili di impugnazione.
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