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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42697/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello per la prescrizione del reato indicato nel capo 1 della rubrica (art. 81 cod. pen. e art. 3 d.lgs. 74/2000), commesso il 6 settembre 2012. Il ricorrente ha eccepito che, anche computando l'aumento dei termini di prescrizione previsto dall'art. 17, comma 1‑bis, d.lgs. 74/2000 e tenendo conto dei periodi di sospensione, il termine massimo di prescrizione era di 10 anni oltre 64 giorni, per cui alla data della sentenza di appello del 26/10/2022 il reato era già prescritto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla prescrizione del reato di cui al capo 1 e ha pronunciato sentenza di estinzione del reato per prescrizione. Ha eliminato la pena relativa a quel capo (mesi 3 di reclusione, comprensiva dell'aumento per continuazione) e ha ricalcolato la pena complessiva finale in anni 1 e mesi 9 di reclusione. Ha escluso invece la sussistenza dei presupposti per pronunciare un'assoluzione ai sensi dell'art.129, comma 2, c.p.p., poiché dagli atti non emergono in modo assolutamente incontestabile circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto o la responsabilità dell'imputato. Per questo ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo 1 per intervenuta prescrizione e ha dichiarato inammissibile il ricorso per il resto.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato come riferimento nella rubricazione del capo di imputazione; utilizzato nel conteggio e qualificazione delle pene applicate per il reato contestato.

  • art. 3 d.lgs. 74/2000

    Norma richiamata nella rubrica del capo; contestazione riguardante reati tributari disciplinati dal d.lgs. 74/2000.

  • art. 17, comma 1‑bis, d.lgs. 74/2000

    Prevede aumenti dei termini di prescrizione applicabili ai reati previsti dal d.lgs. 74/2000; la Corte ha tenuto conto di tale aumento nel calcolo del termine massimo di prescrizione (arrivando a 10 anni oltre 64 giorni).

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte applica il principio secondo cui il giudice può assolvere d'ufficio solo se dagli atti emerge in modo assolutamente incontestabile l'assenza del fatto o la non responsabilità dell'imputato; in mancanza di tale 'percezione ictu oculi' trova applicazione la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione anziché l'assoluzione.

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - Tettamanti)

    Richiamata per chiarire il perimetro soggettivo e oggettivo dell'art.129 c.p.p.: l'assoluzione ex art.129 comma 2 è ammessa solo quando gli atti consentono una constatazione immediata e incontestabile dell'assenza del fatto o della responsabilità.

Massime di principio

  • Se alla data della sentenza intervenuta il termine di prescrizione del reato è decorso, il giudice deve pronunciare l'estinzione del reato per prescrizione; la sentenza può essere annullata senza rinvio limitatamente al capo prescritto.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerati eventuali aumenti dei termini previsti da norme speciali (es. art.17 d.lgs.74/2000) e i giorni di sospensione dei termini; è essenziale computare correttamente questi elementi per verificare la estinzione.
  • La declaratoria di estinzione per prescrizione è distinta dall'assoluzione ex art.129 c.p.p.: quest'ultima è possibile solo quando dagli atti emerge in modo chiarissimo e incontestabile l'assenza del fatto o la non imputabilità, senza necessità di accertamenti ulteriori.
  • Quando la prescrizione è accertata e non sussistono condizioni che impongano accertamenti integrativi, il giudice della legittimità può annullare la sentenza di merito senza rinvio, procedendo alla rideterminazione della pena complessiva eliminando la quota riferibile al capo estinto.
  • In sede difensiva è opportuno documentare e contestare tempestivamente il decorso dei termini di prescrizione, richiedendo il calcolo dettagliato (inclusi aumenti e sospensioni) e esponendo ogni elemento utile a dimostrare l'intervenuta prescrizione.

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