Ordinanza n. 2682/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento I. delle seguenti graduatorie definitive di merito del concorso ordinario per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola primaria su posto comune e di sostegno, bandito con Decreto Dipartimentale n. 2576 del 6 dicembre 2023 ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206, siccome intese come uniche graduatorie conclusive del concorso recanti solamente il nome dei candidati che rientrano nel limite dei posti messi a bando (vincitori), con conseguente mancata compilazione - accanto alle graduatorie dei vincitori – degli elenchi graduati recanti l’indicazione di tutti gli altri candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi: - AAAA (Infanzia) esito pubblicato dall''USR CAMPANIA, con Prot. n. 71179; - EEEE (Primaria) esito pubblicato dall''USR CAMPANIA, con Prot. n. 71137; - SOSTEGNO INFANZIA esito pubblicato dall''USR CAMPANIA, con Prot. n. 64545; - EEEE (Primaria) esito pubblicato dall''USR LAZIO, con Prot. n. 2305; - AAAA (Infanzia) esito pubblicato dall''USR LOMBARDIA, con Prot. n. 3525; - EEEE (Primaria) esito pubblicato dall''USR SARDEGNA, con Prot. n. 22953; - SOSTEGNO PRIMARIA esito pubblicato dall''USR CALABRIA, con Prot. n. 33415; - EEEE (Primaria) esito pubblicato dall''USR VENETO, con Prot. n. 5122; II. quale atto presupposto, non immediatamente lesivo, del Decreto Ministeriale n. 325 del 9 novembre 2021, nella parte in cui, all’art. 11, comma 3, prevede che “Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare - accanto alle graduatoria dei vincitori – un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi; III. quale atto presupposto, non immediatamente lesivo, del Decreto Ministeriale n. 206 del 26 ottobre 2023, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l''accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell''infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell''articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”; IV. del Decreto dipartimentale n. 2576 del 6 dicembre 2023, recante il bando del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206, nella parte in cui, all’art. 9 (Graduatorie di merito regionali), comma 1, prevede che: “La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare - accanto alle graduatoria dei vincitori – un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell''Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2576 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 77 del 17 gennaio 2024; V. del medesimo Decreto dipartimentale n. 2576 del 6 dicembre 2023, nella parte in cui, all’allegato allegato 1, limita a soli 9.641 il numero di posti banditi; VI. del Decreto dipartimentale n. 77 del 17 gennaio 2024, nella parte in cui ridetermina in soli 15.340 posti il contingente dei posti banditi. per la condanna, anche in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle amministrazioni intimate ad adottare i provvedimenti necessari per la pubblicazione - accanto alla graduatoria dei vincitori – di un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2576 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 77 del 17 gennaio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie definitive regionali del concorso ordinario per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, nonché atti regolamentari e bandi nella parte in cui limitano le graduatorie ai vincitori e il numero dei posti banditi
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le graduatorie definitive di merito del concorso ordinario per titoli ed esami indetto per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, contestando che esse riportassero soltanto i candidati rientranti nel contingente dei posti messi a bando, senza pubblicare un ulteriore elenco graduato di tutti i candidati che avevano superato le prove, con i relativi punteggi. Sono stati inoltre impugnati, quali atti presupposti, il decreto ministeriale n. 325 del 2021, il decreto ministeriale n. 206 del 2023, il decreto dipartimentale n. 2576 del 2023 e il decreto dipartimentale n. 77 del 2024, nella parte in cui limitano la composizione delle graduatorie e il numero dei posti banditi. È stata proposta anche domanda di condanna delle amministrazioni all'adozione degli atti necessari alla pubblicazione dell'elenco graduato e alla sua utilizzazione per le assunzioni conseguenti alle rinunce dei vincitori e agli eventuali ulteriori posti autorizzati. Il Collegio ha rilevato d'ufficio un possibile profilo di inammissibilità connesso alla proposizione di un ricorso collettivo, sottoposto a limiti rigorosi in deroga alla regola generale della proposizione individuale delle domande. Ha inoltre ritenuto necessaria la notifica del ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, ai sensi del rito previsto per le controversie relative a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né ha deciso definitivamente sulla possibile inammissibilità del ricorso collettivo. Ha ordinato ai ricorrenti di notificare il ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, ritenuta parte necessaria del giudizio, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova della notifica entro i successivi cinque giorni. Ha assegnato alle parti trenta giorni per il deposito di memorie sulla questione rilevata d'ufficio relativa alla ritualità del ricorso collettivo, riservandosi anche di disporre, se necessario, l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami. Il giudizio è stato rinviato all'udienza pubblica del 14 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito in l. n. 108/2022
Il rito applicabile alle controversie relative a interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR impone la partecipazione necessaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.
art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022, convertito in l. n. 108/2022
Il Collegio lo utilizza quale base normativa per ordinare la notifica del ricorso nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, quale parte necessaria.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone al giudice, prima della decisione, di sottoporre alle parti la questione rilevata d'ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie; nel caso concreto è stato applicato alla possibile inammissibilità del ricorso collettivo.
art. 30, comma 2, c.p.a.
È richiamato dai ricorrenti quale fondamento della domanda di condanna in forma specifica, ma l'ordinanza non ne esamina il merito.
Massime di principio
- Nel rito previsto per le controversie relative a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione deve essere evocata in giudizio quale parte necessaria, con ordine giudiziale di integrazione della notifica ove non sia stata inizialmente convenuta.
- La proposizione di un ricorso collettivo nel processo amministrativo costituisce una deroga alla regola della tutela giurisdizionale individuale ed è ammissibile soltanto quando ricorrano i relativi rigorosi presupposti; il giudice può rilevare d'ufficio la questione di rito e assegnare alle parti un termine per interloquire prima di decidere.
- Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., deve sottoporla al contraddittorio delle parti e può riservarsi, all'esito delle memorie, di disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.
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