Ordinanza n. 13969/2026 - Roma, Sezione 2
A) per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento di aggiudicazione definitiva, PAD 32/2026, di AMA S.p.A. del 13 giugno 2026, comunicato il 16 giugno 2026, avente a oggetto la determina di “aggiudicazione relativa alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di tracciamento e trasmissione dati operativi dei veicoli in parco AMA S.p.A., comprensivo del servizio di assistenza e manutenzione per un periodo di 72 (settantadue) mesi. Bando 9/2025”, CIG B6C846B1F1, in favore di Intellitronika S.r.l.; - della comunicazione di aggiudicazione prot. 107507.U, pervenuta a mezzo PEC il 16 giugno 2026, ivi compresi il riepilogo trasmissione pec recante la comunicazione di aggiudicazione e l’integrazione della comunicazione di aggiudicazione, entrambi di pari data; - della comunicazione pec del 16 giugno 2026, recante l’avviso di pubblicazione dei documenti in piattaforma; - della proposta di aggiudicazione a firma del RUP, prot. n. 2164 del 15 aprile 2026, in favore di Intellitronika S.r.l., con la quale quest’ultimo ha ritenuto che “l’offerta presentata dalla società INTELLITRONIKA S.r.l. è risultata complessivamente sostenibile”, manifestando al contempo “la necessità di avviare l’esecuzione del contratto prima della stipula dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023 in quanto è prossima la scadenza dell’attuale affidamento ed è necessario garantire la continuità al fine di salvaguardare l’operatività e l’efficienza dei servizi di raccolta e spazzamento”, nonché dell’integrazione alla proposta di aggiudicazione, di data e di protocollo sconosciuti, recante le valutazioni sulla richiesta di oscuramento formulata da Greenext; - del verbale di gara n. 10, a mezzo del quale il RUP, assistito dalla Commissione, ha rilevato che: “la documentazione prodotta [da Intellitronika] non consente una valutazione piena in merito alla congruità dell’offerta rilevando alcune criticità su alcuni argomenti che necessitano di ulteriori elementi per una valutazione congrua dell’offerta”, e disponendo quindi la convocazione di Intellitronika per l’acquisizione dei chiarimenti necessari; - del verbale di contraddittorio, recante gli esiti dell’audizione occorsa il 3 febbraio 2026 e dei giustificativi resi in tale sede da Intellitronika, con pedissequa segnalazione di ulteriori elementi di incertezza e di contestuale richiesta di documentazione a supporto dei giustificativi resi, ivi compreso, per quanto possa occorrere, della nota pec di comunicazione del richiamato Verbale; - del verbale di Gara n. 11, mediante il quale il RUP, con il supporto della Commissione, ha ritenuto che “alla luce delle verifiche effettuate, l’offerta dell’operatore Intellitronika S.r.l. risulta essere congrua, sostenibile e idonea a garantire il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali”; - di tutti gli atti relativi al procedimento di verifica di anomalia dell’offerta, tra cui la richiesta giustificativi del 14 gennaio 2026 prot. n.0007240.U e la comunicazione a firma del RUP prot. n. 0014900.U del 26 gennaio 2026, recante la convocazione di Intellitronika S.r.l. e la richiesta di anticipazione degli ulteriori giustificativi, se e in quanto il loro contenuto abbia contribuito al giudizio positivo di anomalia; - di tutti gli atti successivamente assunti alla verifica dell’anomalia e pertanto, per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso: a) del verbale n. 12 relativo all’acquisizione e alla verifica della busta amministrativa di Intellitronika S.r.l.; b) della lettera di soccorso istruttorio del 18 febbraio 2026; c) del verbale n. 13 recante la valutazione della documentazione integrativa presentata da Intellitronika S.r.l., nonché la graduatoria definitiva; d) della relazione del Presidente della Commissione, recante la comunicazione di chiusura della valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche, trasmessa con nota prot. 004279.I del 04 settembre 2025; e) della relazione di fine lavori del Presidente della Commissione al RUP prot. n. 1354 del 4 marzo 2026, recante l’avviso del completamento della verifica di congruità dell’offerta di Intellitronika, con rinvio della relativa valutazione ai verbali di gara nn. 10, di contraddittorio e 11; - dei verbali di gara nn. 1-9, nonché dei verbali 9 bis e 10 bis (non noti), se e in quanto lesivi degli interessi della ricorrente; - del provvedimento, se esistente e allo stato sconosciuto, con il quale AMA ha disposto in favore di Intellitronika s.r.l. la consegna anticipata del servizio, o comunque ne abbia autorizzato l’esecuzione anticipata; - degli ulteriori atti/provvedimenti, pareri, proposte e valutazioni (se esistenti) che possano avere portato alla formazione degli atti qui impugnati e/o consequenziali ai medesimi e comunque lesivi dei diritti/interessi della ricorrente, anche non conosciuti, comunque lesivi degli interessi della ricorrente; B) per la condanna dell’Amministrazione ad aggiudicare l’appalto in favore della ricorrente e a procedere alla stipula del conseguente contratto; C) in via subordinata, nell’ipotesi in cui nelle more del giudizio venisse stipulato il contratto, per la declaratoria di inefficacia del contratto stesso e per la condanna della stazione appaltante a favorire il subentro della ricorrente; D) in via ulteriormente subordinata, nell’ipotesi in cui non venisse conseguita l’aggiudicazione e il contratto, per la condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati in favore della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione definitiva ad Intellitronika S.r.l. della procedura aperta per il servizio di tracciamento e trasmissione dei dati operativi dei veicoli di AMA S.p.A., nonché gli atti della verifica di anomalia e gli atti conseguenti, inclusa l’eventuale esecuzione anticipata.
Esito
La controversia
Greenext Technologies S.p.A. ha impugnato l’aggiudicazione definitiva disposta da AMA S.p.A. in favore di Intellitronika S.r.l., chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’aggiudicazione dell’appalto in proprio favore e la stipula del contratto. In via subordinata ha chiesto, ove il contratto fosse stato stipulato, la declaratoria di inefficacia e il subentro; in ulteriore subordine, il risarcimento dei danni. Tra le censure, il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 110, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023, sostenendo che il costo non ricorrente indicato nell’offerta dell’aggiudicataria fosse inferiore al trattamento salariale corrispondente ai minimi inderogabili previsti dal CCNL Metalmeccanica, codice CNEL C011, applicato dalla stessa aggiudicataria. La ricorrente ha contestato, in particolare, la verifica di anomalia e la valutazione di congruità dell’offerta. Il TAR ha ritenuto necessario approfondire tale specifica questione, rilevando che la stazione appaltante si era limitata ad affermare che la retribuzione minima costituisce soltanto uno dei fattori del costo complessivo della manodopera, senza argomentare sulla conformità del costo ai minimi inderogabili della contrattazione collettiva.
La decisione
Il TAR ha rimesso al merito la valutazione sull’ammissibilità dell’intervento ad opponendum di Octo Telematics S.p.A. e ha rinviato al merito lo scrutinio delle ulteriori censure. Quanto alla contestazione relativa al costo della manodopera, ha ritenuto che la risposta della stazione appaltante non fosse dirimente e che fosse necessario un accertamento tecnico in contraddittorio. Ha quindi disposto, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., una verificazione per accertare se il costo della manodopera indicato nell’offerta dell’aggiudicataria fosse compatibile con il trattamento salariale dei minimi inderogabili stabiliti dal CCNL Metalmeccanica, codice CNEL C011, avuto riguardo all’intero monte ore offerto. È stato nominato verificatore l’Ordine dei consulenti del lavoro - Consiglio provinciale di Roma, con facoltà di avvalersi di collaboratori. Sono state disciplinate le modalità di acquisizione degli atti, trasmissione della bozza alle parti, presentazione delle osservazioni e deposito della relazione conclusiva. È stato fissato un acconto di 2.000 euro sul compenso del verificatore, provvisoriamente posto a carico dell’Amministrazione. Nelle more, ravvisando la necessità di bilanciare gli interessi contrapposti e considerando la continuità del servizio assicurata da Octo Telematics S.p.A., il TAR ha sospeso, re adhuc integra, l’efficacia dell’aggiudicazione impugnata. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate. La causa è stata rimessa alla Presidente della Sezione per le opportune determinazioni, anche in vista dell’eventuale riassegnazione alla Sezione II ter.
Norme richiamate
art. 110, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023
trattamento salariale dei minimi inderogabili
Il costo della manodopera dell’offerta deve essere verificato anche sotto il profilo della compatibilità con i minimi salariali inderogabili stabiliti dal CCNL applicato, avuto riguardo all’intero monte ore offerto.
art. 19 c.p.a.
Costituisce la base normativa, insieme all’art. 66 c.p.a., per disporre la verificazione necessaria all’accertamento tecnico rilevante ai fini della decisione.
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione in contraddittorio tra le parti per accertare la compatibilità del costo della manodopera con i minimi salariali inderogabili.
art. 17, comma 8, d.lgs. 36/2023
È richiamato negli atti impugnati quale disciplina dell’eventuale esecuzione anticipata del contratto; l’ordinanza non definisce la legittimità di tale esecuzione.
Massime di principio
- Nella verifica di anomalia dell’offerta, la stazione appaltante deve accertare e motivare anche la compatibilità del costo della manodopera con i minimi salariali inderogabili stabiliti dal CCNL applicato dall’operatore economico, considerando l’intero monte ore offerto.
- Non è sufficiente, per ritenere assolto l’obbligo di verifica, affermare in modo generico che la retribuzione minima costituisce soltanto uno dei fattori del costo complessivo della manodopera: occorre una valutazione specifica della conformità ai minimi inderogabili della contrattazione collettiva.
- Quando la controversia sull’anomalia dell’offerta richiede un accertamento tecnico qualificato sul rispetto dei minimi salariali, il giudice amministrativo può disporre verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., assicurando il contraddittorio anche di natura tecnica tra le parti.
- In sede cautelare, l’efficacia dell’aggiudicazione può essere sospesa, re adhuc integra, quando l’accertamento sulla congruità dell’offerta è ancora necessario e il bilanciamento degli interessi è compatibile con la continuità del servizio assicurata da altro operatore.
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