Cassazione Penale, Ordinanza n. 29694/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva confermato la responsabilità per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. Nei motivi di ricorso contestava, in sostanza, l'apprezzamento del materiale probatorio: deduceva dubbi sull'identificazione dell'imputato nel momento in cui sarebbe stato visto scendere dall'autovettura e contestava il carattere oppositivo della condotta, sostenendo che tali profili fossero stati mal valutati dai giudici di merito. Con il terzo motivo lamentava inoltre il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, chiedendo una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero dirette a ottenere una nuova valutazione del fatto e della prova, profilo riservato al giudice di merito, e che la Corte di appello avesse fornito una motivazione congrua, adeguata e logicamente coerente sia sull'accertamento della guida in stato di ebbrezza sia sul reato di resistenza a pubblico ufficiale. Le doglianze sull'identificazione dell'imputato e sulla condotta oppositiva sono state giudicate generiche e meramente riproduttive di questioni già affrontate. Anche il motivo sul diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del compendio istruttorio. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
norma richiamata come base del reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato e confermato nei giudizi di merito
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, poiché l'apprezzamento dei fatti e delle prove è riservato al giudice di merito quando la motivazione sia congrua e logicamente adeguata.
- Le censure che si limitano a riproporre questioni già esaminate e confutate dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, sono generiche e non sono idonee a fondare un ricorso per cassazione.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, se censurato chiedendo soltanto una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non può essere rivalutato in sede di legittimità.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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