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Ordinanza

Ordinanza n. 3268/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'ottemperanza a giudicato per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale depositata in data 11/5/2021 n. 3118

Giustizia amministrativa202506744

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza del TAR Campania 11 maggio 2021, n. 3118, dopo la nomina di un commissario ad acta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Campania dell'11 maggio 2021, n. 3118, nella parte in cui il Ministero della Giustizia non aveva corrisposto le spese di lite liquidate in euro 200, oltre agli accessori di legge. Il giudice ha rilevato che, nella sentenza della cui integrale esecuzione si discute, era stato nominato un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione. Pertanto, le doglianze relative alla mancata esecuzione non sono direttamente imputabili all'amministrazione, ma devono essere proposte, all'interno del medesimo giudizio di ottemperanza, mediante reclamo contro l'attività o l'omissione del commissario. Il ricorso è stato quindi interpretato, in applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali, come reclamo avverso la mancata esecuzione da parte del commissario ad acta. Il giudice ha tuttavia rilevato la sopravvenuta disciplina dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, introdotta dall'art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024, che vieta temporaneamente l'inizio di giudizi di ottemperanza e dispone la sospensione automatica di quelli in corso riguardanti i crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001.

La decisione

Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio, rinviando ogni valutazione sui profili processuali, sul merito e sulle spese. Ha ritenuto che il riferimento legislativo ai giudizi di ottemperanza comprenda anche le fasi incidentali relative all'omessa, incompleta o non corretta esecuzione del giudicato. Poiché il giudizio riguarda una somma liquidata ai sensi della legge n. 89/2001 e la nuova disciplina prevede una sospensione automatica dopo il decorso di venti giorni dall'entrata in vigore della legge n. 207/2024, il giudizio è stato sospeso fino alla scadenza del biennio previsto dalla norma. La sospensione è stata disposta ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    l'ipotesi di un'ulteriore decisione sull'ottemperanza possa scaturire ... nei casi in cui l'amministrazione non abbia dato attuazione alla sentenza

    Il giudizio di ottemperanza presuppone, in via ordinaria, un comportamento omissivo o commissivo imputabile all'amministrazione quale soggetto responsabile dell'esecuzione; quando è stato nominato un commissario ad acta, le contestazioni sull'esecuzione devono invece riferirsi all'attività del commissario.

  • art. 21 c.p.a.

    nomina ... di un commissario ad acta

    La nomina del commissario ad acta sostituisce l'amministrazione nell'attività di esecuzione del giudicato.

  • art. 114, commi 1 e 6, c.p.a.

    le parti stesse possono agire dinanzi al giudice dell'ottemperanza con reclamo nel termine di sessanta giorni

    Gli atti o le omissioni del commissario ad acta sono sottoposti al controllo del giudice dell'ottemperanza mediante reclamo, quale fase interna al giudizio.

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore ... per i successivi due anni ... i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    La disposizione ha modificato l'art. 5-sexies della legge n. 89/2001 introducendo, per i creditori delle somme liquidate ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021, il divieto temporaneo di iniziare giudizi di ottemperanza e la sospensione automatica dei giudizi già pendenti.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti ... possono rinnovare la domanda di pagamento ... Decorsi venti giorni ... non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e ... i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    Il riferimento ai giudizi di ottemperanza comprende anche le fasi incidentali relative all'omessa, incompleta o non corretta esecuzione del giudicato; la sospensione opera automaticamente per il biennio previsto.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Costituisce, insieme all'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, la base processuale della sospensione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, è stato nominato un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione, le contestazioni relative alla mancata, incompleta o inesatta esecuzione devono essere rivolte contro l'attività o l'omissione del commissario mediante reclamo al giudice dell'ottemperanza, quale fase interna al medesimo giudizio.
  • In applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali, un ricorso formalmente proposto come giudizio di ottemperanza può essere riqualificato dal giudice come reclamo contro l'omessa esecuzione del giudicato da parte del commissario ad acta.
  • La disciplina dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, relativa ai giudizi di ottemperanza per il pagamento di somme liquidate ai sensi della legge Pinto, comprende anche le fasi incidentali aventi a oggetto l'omessa, incompleta o non corretta esecuzione del giudicato.
  • Per i giudizi rientranti nell'ambito dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, decorso il termine di venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione, opera automaticamente la sospensione dei giudizi di ottemperanza pendenti per il biennio stabilito dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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