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Sentenza

Sentenza del 04/11/2015 n. 22471 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Campania che aveva riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2001-2004. Con il primo motivo ha sostenuto che l'eventuale adesione del contribuente alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 289 del 2002 avrebbe impedito la richiesta di rimborso e determinato l'estinzione del giudizio. Con il secondo motivo ha contestato la decisione della CTR secondo cui mancava il presupposto dell'autonoma organizzazione, evidenziando la presenza di personale dipendente e collaboratori. Con il terzo motivo ha dedotto l'insufficiente motivazione sulla presenza di personale e sulla disponibilità di uno studio professionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, perché l'Agenzia non aveva prodotto la documentazione necessaria a provare l'adesione del contribuente al condono né la comunicazione dell'Ufficio attestante la regolarità della domanda e l'integrale pagamento. Ha accolto il secondo motivo, ritenendo che l'impiego non occasionale di lavoro altrui possa integrare il requisito dell'autonoma organizzazione e che la CTR non avesse esaminato adeguatamente tale elemento, limitandosi ad affermare che l'attività era prevalentemente personale. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9 e 16

    L'estinzione del giudizio può essere dichiarata solo a seguito della comunicazione attestante la regolarità della domanda e la congruità del versamento.

    La definizione agevolata non produce automaticamente l'estinzione del giudizio: è necessaria la prova documentale dell'adesione e, in particolare, la comunicazione dell'Ufficio che certifichi la regolarità della domanda e l'integrale pagamento di quanto dovuto.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    La disposizione è richiamata dall'Agenzia in relazione alla dedotta preclusione processuale derivante dalla definizione agevolata, ma il motivo è stato rigettato per mancanza della prova documentale del condono.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, comma 1, lett. c)

    L'attività di lavoro autonomo è esclusa dall'IRAP solo quando è priva di autonoma organizzazione. L'autonoma organizzazione ricorre, tra l'altro, quando il professionista impiega in modo non occasionale lavoro altrui o beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, poi art. 53

    La norma individua le attività di lavoro autonomo rilevanti ai fini del richiamo operato dalla disciplina IRAP.

Massime di principio

  • In una controversia sul rimborso IRAP, il fatto che l'attività professionale sia prevalentemente intellettuale e personale non esclude automaticamente l'imposta: occorre verificare concretamente l'esistenza di un'organizzazione autonoma.
  • L'impiego non occasionale di dipendenti o collaboratori costituisce un indice rilevante di autonoma organizzazione e deve essere esaminato specificamente dal giudice, anche se il professionista svolge personalmente la parte principale dell'attività.
  • La presenza di personale non determina necessariamente, da sola e in ogni caso, l'assoggettamento a IRAP: la valutazione deve riguardare entità, continuità e ruolo effettivo del lavoro altrui nell'organizzazione professionale.
  • Per ottenere il rimborso IRAP, il contribuente deve dimostrare l'assenza di autonoma organizzazione; il giudice deve motivare sulla concreta consistenza dei dipendenti, collaboratori, beni strumentali e dello studio.
  • L'adesione a un condono o a una definizione agevolata non può essere semplicemente affermata dall'Amministrazione: l'estinzione del giudizio richiede la documentazione prevista dalla legge e l'attestazione della regolarità e dell'integrale pagamento.

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