Sentenza n. 440/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale A1400A - Sanità e Welfare del 14.12.2022 della Regione Piemonte (Atto DD 2426/A1400A/2022), avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”; - della Comunicazione di avvio del procedimento del 24.11.2022 (BU47S4 24/11/2022) ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all'adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022; e per quanto possa occorrere, delle deliberazioni elencate nella Determinazione Dirigenziale A1400A - Sanità e Welfare del 14.12.2022 ma non pubblicate dalla Regione Piemonte: - n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; - n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; - n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; - n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; - n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara; - n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; - n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL; - n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT; - n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI; - n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino; - n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1; - n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2; - n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO; - n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3; - n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4; - n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5; - n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC; - n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale, connesso e/o comunque collegato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione regionale di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, comunicazione di avvio del procedimento e atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano della spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché la comunicazione di avvio del procedimento e, per quanto occorrente, le deliberazioni delle aziende sanitarie richiamate nella determinazione ma non pubblicate. Dal testo della sentenza non risultano esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della dichiarazione della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conformandosi alla dichiarazione resa dalla parte ricorrente. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui, quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può esaminare il merito, procedere d'ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, ma deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare l'improcedibilità, salvo repliche o diverse richieste delle parti resistenti. Le spese sono state compensate in ragione della problematicità delle questioni all'origine della controversia.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La sentenza dà atto della trattazione nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato ai sensi della disposizione, senza attribuirle uno specifico ruolo nella decisione di improcedibilità.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Richiamati nell'atto regionale impugnato con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento; non esaminati nel merito dal TAR.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito in l. 125/2015
Costituisce la base normativa del procedimento regionale relativo agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano; la questione sostanziale non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.
artt. 15 e 16 l.r. Piemonte 14/2014
Richiamati nella comunicazione di avvio del procedimento impugnata; non esaminati nel merito.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina, in assenza di repliche o diverse richieste delle parti, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nel processo amministrativo il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione; il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire né procedere d'ufficio all'esame del merito dopo la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
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