Sentenza n. 12747/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato nella G.U.R.I. del 15 settembre 2022, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 quantificando la quota di ripiano a livello regionale da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici; - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute pubblicato nella G.U.R.I. del 26 ottobre 2022 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’Accordo Rep. Atti n. 181 del 7 novembre 2019 sottoscritto tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art.9-ter del D.l. 78/2015, convertito con modificazioni dalla L. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022; - dell’intesa sancita dalla Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - del Decreto n. 18311 del 14 dicembre 2022 del Direttore generale del walfare della Regione Lombardia, con relativa allegazione, nella parte in cui ha inserito la MEDLINE nell’elenco delle imprese tenute teoricamente al ripiano dello sforamento per gli anni 2015/2018 un importo di € 7.216,00 nonché di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla MEDLINE di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti ministeriali e regionali di accertamento del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018 e di determinazione della quota di ripiano posta a carico dell'impresa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, le intese intervenute nel settembre 2022 e il provvedimento della Regione Lombardia che la aveva inserita tra le imprese tenute al ripiano, per l'importo di euro 7.216,00, relativamente allo sforamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito in rito senza esame del merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La società ha dichiarato di avere integralmente versato alle Regioni gli oneri di ripiano nella misura del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 119/2025. Secondo il giudice, tale versamento determina l'estinzione dell'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per le annualità di riferimento e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Il difensore ha inoltre dichiarato in udienza il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito; in applicazione del principio dispositivo, il Collegio ha preso atto di tale dichiarazione. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti in ragione delle peculiarità delle sopravvenienze e della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Base normativa dei provvedimenti di accertamento del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici e di ripartizione degli oneri di ripiano a carico delle imprese fornitrici.
art. 18 d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022
Norma richiamata quale fondamento degli atti ministeriali e regionali impugnati relativi al payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 119/2025
Il versamento integrale della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni di riferimento e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- Quando una sopravvenienza normativa estingue l'obbligazione sostanziale controversa e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse, il ricorso amministrativo perde l'interesse alla decisione di merito e deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- Nel processo amministrativo, la dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse, derivante da fatti sopravvenuti, deve essere presa in considerazione dal giudice in applicazione del principio dispositivo, salvo che residui un interesse concreto e attuale alla decisione.
- Il versamento integrale della quota percentuale prevista dalla disciplina sopravvenuta per il ripiano degli oneri relativi al payback dei dispositivi medici estingue l'obbligazione dell'impresa fornitrice per le annualità interessate e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse.
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