Sentenza n. 635/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo della determinazione dirigenziale S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato n. 54 del 27 marzo 2025, recante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, primo comma, lett. b) del d.lgs. n. 36 del 2023, alla società Medline International Italy s.r.l. del contratto di fornitura di acqua sterile per umidificatori a freddo a caldo/freddo e n. 8 riscaldatori in comodato d’uso; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti, in quanto lesivi dell’interesse della ricorrente; e per la condanna anche in forma specifica della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori all’affidamento della fornitura di acqua sterile per umidificatori a freddo in favore della ricorrente, previa declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato con la società Medline International Italy s.r.l; nonché in via subordinata. qualora non venisse concessa la tutela in forma specifica, per la condanna della resistente al risarcimento del danno per equivalente; per quanto riguarda i motivi aggiunti per l’annullamento, della comunicazione di revoca dell’intera procedura di gara, prot. 0010591 del 16 maggio 2025; della determinazione dirigenziale S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato n. 80 del 16 maggio 2025 recante “Revoca in autotutela” dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, primo comma, lett. b) del d.lgs. n. 36 del 2023, per la fornitura di acqua sterile per umidificazione a caldo/freddo e n. 8 riscaldatori in comodato d’uso occorrenti alla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti, in quanto lesivi dell’interesse della ricorrente, ivi inclusi, per quanto occorrer possa, i) la clausola recante “Valore dell’indagine” di mercato (ID 194580374); ii) i pareri tecnici sulla valutazione di idoneità delle offerte resi, rispettivamente, dalla SC Farmacia il 3 febbraio 2025 e dalla S.C. Ingegneria Clinica il 28 gennaio 2025, di contenuto ignoto alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: affidamento diretto della fornitura di acqua sterile per umidificatori e di otto riscaldatori in comodato d’uso, nonché, con motivi aggiunti, la successiva revoca dell’intera procedura
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’affidamento diretto disposto in favore di un’altra impresa, sostenendo che i flaconi di acqua sterile a freddo offerti dall’affidataria non fossero conformi alle specifiche tecniche. In particolare, la lex specialis della procedura richiedeva flaconi di capacità pari o superiore a 500 ml; la stazione appaltante, in un successivo chiarimento, aveva indicato una tolleranza del più o meno 10 per cento. Secondo la ricorrente, tale chiarimento avrebbe fissato in 550 ml la capacità massima ammissibile, con conseguente non conformità dei flaconi da 650 ml offerti dall’affidataria. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato la revoca dell’intera procedura, sostenendo il proprio interesse alla riedizione o all’affidamento della fornitura qualora fosse stato accolto il ricorso introduttivo.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato respinto perché l’unica censura è stata ritenuta infondata. La prescrizione originaria richiedeva flaconi con capacità pari o superiore a 500 ml e non stabiliva alcun limite massimo; pertanto, i flaconi da 650 ml erano conformi. Il successivo chiarimento, nella parte in cui avrebbe introdotto un limite massimo di 550 ml, non poteva modificare la disciplina della procedura già fissata nell’atto di avvio dell’indagine di mercato. I chiarimenti della stazione appaltante hanno infatti funzione meramente illustrativa e non possono innovare o restringere la lex specialis; in caso di contrasto prevalgono gli atti originari della procedura. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse: poiché l’affidamento originario era legittimo, l’eventuale annullamento della revoca avrebbe fatto rivivere l’affidamento in favore dell’altra impresa, senza consentire alla ricorrente di ottenere il contratto. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore della Fondazione, liquidate in euro 2.000, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023
consente di procedere ad affidamento diretto anche senza la preventiva consultazione di più operatori economici
La Fondazione, pur potendo procedere ad affidamento diretto senza consultare più operatori, ha scelto di svolgere un’indagine di mercato; la legittimità dell’affidamento è stata valutata sulla base delle prescrizioni tecniche fissate per tale procedura.
Massime di principio
- I chiarimenti resi dalla stazione appaltante durante una procedura di affidamento sono legittimi soltanto se si limitano a illustrare e rendere intellegibili regole già contenute negli atti originari; non possono modificare, integrare o restringere la disciplina della lex specialis.
- In caso di contrasto tra un chiarimento successivo e la disciplina contenuta nell’atto di indizione della procedura, prevale quest’ultima, quale regola previamente fissata e cristallizzata dalla stazione appaltante.
- Quando l’affidamento originario in favore di un concorrente è ritenuto legittimo, il partecipante non affidatario non ha interesse a impugnare la successiva revoca dell’intera procedura se l’eventuale annullamento della revoca farebbe rivivere proprio quell’affidamento, senza consentirgli di ottenere il contratto.
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