Cassazione Penale, Sentenza n. 24610/2024 del 21/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha rigettato l'istanza di revoca degli arresti domiciliari disposti dal GIP per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. I fatti: il 18/01/2024 Todorovic è stato trovato con sostanza stupefacente (complessivi gr. 777,6 di cannabis, analiticamente accertata) e contanti (circa €2.000 in auto e €8.350 in un borsello nel locale commerciale di sua proprietà), nonché cinque panetti nel magazzino del bar. Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti gravi indizi di finalità di spaccio e esigenze cautelari (pericolo di reiterazione), adottando la misura degli arresti domiciliari. Il ricorrente ha dedotto: 1) manifesta illogicità della motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza e la finalità di spaccio, sostenendo che la droga era per uso personale e che è persona praticamente incensurata; 2) insussistenza delle esigenze cautelari e illegittima valutazione del suo diritto di non rispondere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia motivato in modo adeguato la valutazione dei fatti (quantitativi di droga, modalità di confezionamento, ingente somma di denaro occultata, uso dell'esercizio commerciale) e le deduzioni sulla finalità di cessione non al dettaglio. La Corte ha richiamato il principio secondo cui in sede cautelare è richiesto il solo livello di gravi indizi di colpevolezza e non la prova piena; ha inoltre detto che la rivalutazione dei fatti e delle prove è preclusa alla Cassazione salvo vizi specifici di motivazione o violazioni di legge, non ravvisati nel caso. È stata confermata l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73
art. 73, comma 1 (reato di cui si discute) e comma 4 (inquadramento sanzionatorio)
La norma incrimina il traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; il Tribunale ha qualificato il fatto alla luce del comma 4 rendendo prevedibile una pena non compatibile con misure meno afflittive e valutando la gravità ai fini cautelari
codice di procedura penale, art. 273
art. 273 (concetto di gravi indizi di colpevolezza)
La Corte richiama che in fase cautelare è sufficiente la sussistenza di gravi indizi (standard meno rigoroso rispetto al giudizio di merito) per adottare misure personali
codice di procedura penale, art. 274
art. 274 (requisiti delle esigenze cautelari)
La valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, fuga) spetta al giudice di merito e va motivata; nel caso le esigenze sono state ritenute concrete e attuali
codice di procedura penale, art. 275
art. 275, comma 1 e comma 2‑bis (motivazione e limiti del riesame)
Il ricorso denunciava presunta illogicità della motivazione del riesame; la Corte sottolinea che il sindacato di legittimità riguarda la congruità razionale della motivazione e non una diversa valutazione dei fatti già esaminati
codice di procedura penale, art. 192
art. 192 (prove nel giudizio di merito)
Richiamato per distinguere il livello probatorio richiesto in giudizio di merito (prova piena) da quello cautelare (gravi indizi); la Corte evidenzia che i criteri del comma 2 di art. 192 non devono essere applicati alla fase cautelare
codice di procedura penale, art. 616
art. 616 (conseguenze della declaratoria di inammissibilità)
Sulla base di tale norma, la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali il giudice può basarsi sui "gravi indizi di colpevolezza": non è richiesta la prova piena del reato come nel giudizio di merito
- Quantitativi rilevanti di sostanza, il confezionamento per la distribuzione e l'ingente disponibilità di denaro, specialmente se occultati e collegati a un esercizio commerciale, possono legittimamente motivare la sussistenza di un quadro indiziario di finalità di spaccio
- La scelta del giudice di merito circa la valutazione delle fonti di prova e delle circostanze di fatto rientra nella sua discrezionalità e non è sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata e priva di errori logico‑giuridici
- Il silenzio dell'indagato (avvalersi della facoltà di non rispondere) non impedisce al giudice di trarre deduzioni indiziarie quando sia valutato nel contesto complessivo degli elementi probatori
- Per contestare validamente una misura cautelare in Cassazione occorre dimostrare specifici vizi di diritto o palesi illogicità della motivazione, non semplicemente proporre una diversa lettura dei fatti
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