Ordinanza n. 565/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di "Avviso orale" del Questore di Napoli del 27.11.2025, notificato il 3.12.2025, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di avviso orale adottato dal Questore di Napoli il 27 novembre 2025 e notificato il 3 dicembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario avviso orale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso orale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha rilevato che il ricorso non appare privo di fumus boni iuris, in ragione delle evidenze probatorie emergenti dal giudizio penale e non adeguatamente confutate dall'amministrazione. In particolare, non risultano acquisiti sufficienti riscontri sulla condotta attribuita al ricorrente e non è stata concretamente dimostrata la sua riconducibilità alle categorie di persone indicate dall'art. 1 del d.lgs. n. 150/2011, per le quali è ammessa l'adozione dell'avviso orale. Il testo non specifica ulteriori motivi di ricorso né contiene una distinta valutazione del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, poiché le risultanze del giudizio penale non risultavano adeguatamente confutate dall'amministrazione e mancavano sufficienti riscontri in ordine alla condotta contestata e alla riconducibilità del ricorrente alle categorie soggettive legittimanti l'avviso orale. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato, rinviando la definizione del merito all'udienza pubblica del 1° dicembre 2026. L'amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda di sospensione.
art. 1 d.lgs. n. 150/2011
Individua le categorie di persone alle quali può essere rivolto l'avviso orale; il giudice ha ritenuto non concretamente dimostrata la riconducibilità del ricorrente a tali categorie.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può sussistere quando le evidenze probatorie emerse in un procedimento penale non siano state adeguatamente confutate dall'amministrazione nell'istruttoria posta a fondamento del provvedimento di prevenzione.
- L'avviso orale presuppone la concreta dimostrazione sia della condotta attribuita al destinatario sia della sua riconducibilità alle categorie soggettive previste dalla legge; l'insufficienza dei riscontri su tali elementi giustifica la sospensione cautelare dell'atto.
- La mera attribuzione di una condotta non è sufficiente a fondare l'avviso orale se l'amministrazione non acquisisce e valuta riscontri adeguati circa i fatti e la sussistenza dei presupposti soggettivi previsti dalla disciplina applicabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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