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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43930/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizi di motivazione: il ricorrente deduceva l'impossibilita' di operare sui conti societari per assenza di deleghe bancarie, sostenendo che i pagamenti contestati (fatture IFIM e rimborsi/compensi) sarebbero stati eseguiti in periodi in cui non aveva deleghe sui conti e che alcuni bonifici del 9 e 26 aprile 2010 sarebbero potuti essere eseguiti tramite homebanking da terzi. Contestava la ricostruzione della Corte di appello che lo riteneva autore/disponente degli atti dispositivi e responsabile di bancarotta preferenziale.

La decisione

Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e aspecifico, osservando che la Corte di appello aveva colmato la precedente lacuna motivazionale indicata dalla stessa Cassazione: aveva documentato la firma o la disposizione dei bonifici/assegni a nome della societa', il ruolo di amministratore delegato conferito con verbale del 26/11/2009 e la conoscenza dello stato di decozione della societa'. La Corte ha inoltre richiamato le dichiarazioni del curatore e il fatto che le banche avevano effettivamente eseguito i pagamenti. Per questi motivi il ricorso e' stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende indicata in sentenza come "euro tre" (testo della sentenza interrotto sulla quantificazione).

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    artt. 216, comma 3, e 223, comma 1

    Le disposizioni sulla bancarotta preferenziale sono state invocate per qualificare come penalmente rilevanti i pagamenti effettuati a favore di terzi e gli autoliquidati compensi sottratti alla massa fallimentare; la Corte ha ritenuto integrati gli estremi del reato in relazione alle somme distratte.

  • Codice civile

    artt. 2380-bis e 2384 cod. civ.

    I giudici hanno richiamato i poteri di rappresentanza degli amministratori societari (amministratore delegato) per ritenere che la carica conferisse la possibilita' di compiere atti dispositivi, anche quando la delega formale alla firma presso le banche non fosse stata depositata in tutti gli istituti.

  • Principio processuale dell'autosufficienza del ricorso

    La Corte ha rilevato che il ricorrente non ha prodotto documenti a sostegno della nuova allegazione (uso di homebanking da parte di terzi), violando il principio secondo cui il ricorso per cassazione deve essere documentariamente autosufficiente rispetto alle censure sollevate.

  • Giurisprudenza costituzionale richiamata

    Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla quantificazione della sanzione per i profili di colpa nella proposizione di impugnazioni infondate; giustifica l'addebito di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La carica di amministratore delegato conferisce di norma una potesta' di rappresentanza che, se esercitata e se le banche hanno materialmente eseguito i pagamenti, puo' essere interpretata come elemento probatorio della responsabilita' anche in assenza della delega formale depositata in tutti gli istituti.
  • La mera mancanza di firma/delega formalmente depositata non esclude automaticamente la responsabilita' se esistono elementi concreti (firmati assegni, disposizioni di bonifico riconducibili al soggetto, comportamenti bancari che hanno eseguito gli ordini) che collegano l'operato al rappresentante.
  • Le contestazioni relative a modalita' tecniche di pagamento (es. homebanking) richiedono prova documentale specifica: in cassazione e' necessario allegare documenti che supportino la nuova ricostruzione fattuale, altrimenti la censura rischia di essere dichiarata inammissibile per carenza di autosufficienza.
  • Quando la Suprema Corte ha annullato con rinvio per carenze motivazionali, la Corte d'appello sul rinvio deve colmare la lacuna motivazionale in modo puntuale; tale integrazione, se congrua e documentata, e' difficilmente sindacabile nuovamente in cassazione salvo vizio di diritto o manifesta illogicita'.
  • La situazione delle iscrizioni nel Registro delle imprese e la formalita' delle nomine/revoche degli amministratori sono elementi istruttori importanti: dimostrare che una nomina o una revoca non sia stata iscritta puo' incidere sull'efficacia verso i terzi, e quindi sulla valutazione della titolarita' di poteri nei confronti delle banche.
  • In difesa preventiva in casi simili, e' fondamentale acquisire e depositare estratti conto, moduli di delega, documentazione bancaria sulle firme e log di homebanking, verbali societari e comunicazioni al Registro delle imprese per contestare o dimostrare l'effettiva titolarita' dei poteri.

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