Cassazione Penale, Sentenza n. 1107/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su due motivi: (1) vizio di motivazione e insufficienza della prova in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo specifico) del reato di bancarotta fraudolenta documentale per omissione/sottrazione delle scritture contabili; si censura l'uso della locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio" come parametro del dolo e la derivazione del dolo dall'assenza di "plausibili ragioni alternative" alla condotta omissiva; (2) contraddittorietà o carenza di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, argomentando che la mancata collaborazione post-fatto con la curatela, se rilevante, dovrebbe incidere sulla fattispecie e non solo sulla meritevolezza
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura genericamente formulata e manifestamente infondata, confermando che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la sussistenza del dolo specifico parametrandolo a una reale sottrazione/occultamento delle scritture contabili e segnalando elementi concreti (mancata consegna di cassa/rimanenze, numerosi assegni protestati collegati a cessione attività, mancata collaborazione con il curatore) che legittimano la valutazione. Sul secondo motivo ha ritenuto che la valutazione negativa sulle attenuanti generiche sia un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se non contraddittorio e debitamente motivato richiamando gli elementi di cui all'art. 133 c.p.; inoltre è stato richiamato il principio secondo cui la condotta positiva successiva al reato va considerata. Per effetto della declaratoria d'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 216, I. fall. (bancarotta documentale)
La Corte distingue tra l'occultamento/sottrazione delle scritture (ipotesi che richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori) e la fraudolenta tenuta dei libri contabili (ipotesi a dolo generico); nel caso concreto la condotta è stata interpretata come occultamento/sottrazione con dolo specifico
art. 62-bis c.p. (attenuanti generiche)
L'esistenza o meno delle attenuanti generiche è valutazione di merito; il giudice deve motivare richiamando gli elementi rilevanti (art. 133 c.p.) e può tenere conto anche della condotta successiva al reato
art. 133 c.p.
Fornisce i criteri e gli elementi che il giudice deve considerare nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente richiamato gli elementi preponderanti
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di imporre una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale norma disponendo il pagamento di euro 3.000
Sentenza Corte Cost. n. 182 del 2011
Richiamata per il principio secondo cui nella valutazione delle attenuanti generiche deve essere considerata anche la condotta positiva successiva al reato
Massime di principio
- Nelle fattispecie di bancarotta documentale occorre distinguere fra occultamento/sottrazione delle scritture (che richiede dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori) e irregolare tenuta dei libri (dolo generico): la qualificazione influenza la prova richiesta
- Per provare il dolo specifico possono essere decisivi elementi come la sottrazione fisica della documentazione, la mancata consegna di cassa o rimanenze, assegni protestati collegati ad atti di cessione e la mancata collaborazione con il curatore; l'assenza di "ragioni alternative" può essere considerata come elemento integrativo ma non può sostituire una motivazione complessiva e puntuale
- Le censure sulla motivazione in Cassazione devono essere specifiche e dimostrare vizi strutturali o contraddittorietà: argomentazioni generiche non sono sufficienti a scalfire le conclusioni del giudice di merito
- La negazione o concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto insindacabile in Cassazione se la motivazione è non contraddittoria e richiama gli elementi di cui all'art. 133 c.p.; il comportamento post-reato deve essere valutato nel bilancio delle attenuanti
- Il ricorso inammissibile può comportare condanna per spese e pagamento alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), specialmente se sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso
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